Esperti di radioprotezione, chiarimenti per l’abilitazione

Pubblicato il 18 novembre 2022

Arrivano dal Ministero del lavoro, con la pubblicazione della circolare n. 21 del 16 novembre 2022 e in attuazione di quanto disposto dal decreto interministeriale dello scorso 9 agosto, chiarimenti in ordine ai requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione, alla formazione degli stessi e alla modalità di svolgimento del relativo esame di abilitazione.

Vediamo quali sono.

Il decreto interministeriale, le novità

Poiché l’esame verterà sugli argomenti indicati negli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto interministeriale del 9 agosto 2022, si segnalano le novità.

L’esame di abilitazione, le indicazioni del Ministero

Riguardo le sessioni d’esame da tenersi nell’anno 2023 (con termine di presentazione delle domande entro il 31 dicembre 2022), con la circolare in oggetto viene chiarito che i candidati che presenteranno domanda di ammissione all’esame per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione dovranno possedere i titoli di studio e professionali previsti della normativa attualmente in vigore, riportata al punto 9 dell’Allegato XXI al D.Lgs. n. 101/2020.

Esperti di radioprotezione, requisiti di iscrizione all’elenco

Ai sensi del decreto interministeriale del 9 agosto 2022, di attuazione dell’articolo 129, comma 4 del D.Lgs. n. 101/2020 ed in vigore dal 1° gennaio 2023, sono iscritti, previa domanda da presentare al Ministero del lavoro, all’elenco degli esperti di radioprotezione coloro che:

NOTA BENE: Tali disposizioni andranno a sostituire quindi dal 1° gennaio 2023 le disposizioni dell’Allegato XXI al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che attualmente disciplina, tra l’altro, la materia dell’esame di abilitazione per gli esperti di radioprotezione.

I tirocini

I tirocini conclusi dai candidati entro il 31 dicembre 2022 sono validi ai fini del conseguimento del titolo di formazione post-universitaria per la parte in cui la suddetta formazione preveda il tirocinio pratico.

Ovviamente, resta fermo il fatto che il tirocinio svolto deve essere congruo con il grado di abilitazione previsto dalla formazione post-universitaria.

Se il tirocinio abbia avuto solo inizio nell’anno 2022, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, e si concluda successivamente al 31 dicembre 2022, i soggetti che effettueranno la formazione post-universitaria valuteranno se lo stesso costituisca elemento di esonero per l’assolvimento dell’obbligo di tirocinio pratico previsto dalla nuova disciplina in vigore dal 2023.
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