Arrivano dal Ministero del lavoro, con la pubblicazione della circolare n. 21 del 16 novembre 2022 e in attuazione di quanto disposto dal decreto interministeriale dello scorso 9 agosto, chiarimenti in ordine ai requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione, alla formazione degli stessi e alla modalità di svolgimento del relativo esame di abilitazione.
Vediamo quali sono.
Poiché l’esame verterà sugli argomenti indicati negli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto interministeriale del 9 agosto 2022, si segnalano le novità.
Per la domanda relativa all’abilitazione di II grado, il candidato deve dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza anche in materia di caratterizzazione radiologica dei materiali e bonifica e rilascio condizionato e incondizionato.
Per la domanda relativa all’abilitazione di III grado sanitario, il candidato deve dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza anche in materia di caratterizzazione radiologica dei materiali per gli aspetti di competenza e bonifica e rilascio incondizionato, sempre per gli aspetti di competenza. Il candidato deve, altresì, dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza in materia di radioprotezione legata alle installazioni basate sul processo di fusione, caratterizzazione radiologica dei materiali nelle installazioni e negli impianti non ricompresi nei gradi inferiori, bonifica e rilascio condizionato e incondizionato nelle installazioni e negli impianti non ricompresi nei gradi inferiori.
Riguardo le sessioni d’esame da tenersi nell’anno 2023 (con termine di presentazione delle domande entro il 31 dicembre 2022), con la circolare in oggetto viene chiarito che i candidati che presenteranno domanda di ammissione all’esame per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione dovranno possedere i titoli di studio e professionali previsti della normativa attualmente in vigore, riportata al punto 9 dell’Allegato XXI al D.Lgs. n. 101/2020.
Ai sensi del decreto interministeriale del 9 agosto 2022, di attuazione dell’articolo 129, comma 4 del D.Lgs. n. 101/2020 ed in vigore dal 1° gennaio 2023, sono iscritti, previa domanda da presentare al Ministero del lavoro, all’elenco degli esperti di radioprotezione coloro che:
siano cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione Europea. Possono altresì essere iscritti i familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea titolari del diritto di soggiorno ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
godano dei diritti politici e che non abbiano riportato una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, e che non risultino essere stati interdetti;
siano in possesso dei titoli di studio e delle attestazioni previste dall’art. 8 del medesimo decreto;
siano dichiarati abilitati allo svolgimento dei compiti di sorveglianza fisica della radioprotezione dalla competente commissione;
non siano stati cancellati dall'elenco degli esperti di radioprotezione negli ultimi cinque anni.
NOTA BENE: Tali disposizioni andranno a sostituire quindi dal 1° gennaio 2023 le disposizioni dell’Allegato XXI al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che attualmente disciplina, tra l’altro, la materia dell’esame di abilitazione per gli esperti di radioprotezione.
I tirocini conclusi dai candidati entro il 31 dicembre 2022 sono validi ai fini del conseguimento del titolo di formazione post-universitaria per la parte in cui la suddetta formazione preveda il tirocinio pratico.
Ovviamente, resta fermo il fatto che il tirocinio svolto deve essere congruo con il grado di abilitazione previsto dalla formazione post-universitaria.
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