Esonero per aziende fuori CIG, chiarimenti sui FdS alternativi

Pubblicato il 18 maggio 2021

Con il messaggio n. 1956 del 17 maggio 2021, l’INPS ha fornito utili chiarimenti in merito all’esonero contributivo per aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020. In particolare, le precisazioni riguardano la possibilità di autorizzare l’esonero ai datori di lavoro che richiedono trattamenti di integrazione salariale a valere sui Fondi di solidarietà alternativi di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015.

Esonero per aziende escluse dalla CIG, la disciplina

Nel quadro delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, ha previsto, all’art. 3, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria o in deroga e assegno ordinario) introdotti dall’art. 1 del medesimo decreto legge.

Decontribuzione per aziende escluse dalla CIG, datori di lavoro interessati

Possono accedere all’esonero in trattazione i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, e successive modificazioni, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Aziende aderenti ai Fondi di solidarietà c.d. alternativi, come funziona l’esonero?

Per quanto riguarda i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà alternativi, di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015 (settori dell’Artigianato e della Somministrazione), la concessione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall’art. 19, co. 6, del D.L. n. 18/2020, e successive modificazioni, non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’INPS né a una autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto.

Per tale ragione, in riferimento ai suddetti trattamenti di integrazione salariale, è necessario, ai fini della riconoscibilità o meno dell’esonero contributivo previsto dall’art. 3 del D.L. n. 104/2020, individuare la loro precisa decorrenza temporale rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da COVID-19.

In particolare, alla luce delle interlocuzioni avute con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS chiarisce che, in ragione del regime di alternatività tra l’esonero di cui all’art. 3 del D.L. n. 104/2020 e i trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legge, possono accedere al suddetto esonero i datori di lavoro che abbiano fruito del numero di settimane compatibili con i limiti disposti dai D.L. n. 18/2020 e n. 34/2020 (9+9 settimane) prima del 15 agosto 2020 per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto e, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020.

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