L’esito delle istanze di esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’art. 1, co. da 20 a 22-bis, della L. n. 178/2020, dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome, è visibile nel cassetto previdenziale della gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa. Dal 29 novembre 2021, inoltre, sarà visibile anche l’importo concesso a titolo di esonero.
A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021.
Come noto, con la circolare n. 124 del 6 agosto 2021, l’INPS ha fornito le indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, co. da 20 a 22-bis, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, che ha previsto, per l’anno 2021, l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.
Le istanze di competenza delle Gestioni previdenziali dell’Istituto sono state presentate entro il 30 settembre 2021.
L’Istituto ha proceduto alla verifica centralizzata della sussistenza dei seguenti requisiti:
L’esito di tali verifiche preliminari è visibile nel “cassetto previdenziale” della gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa; dal 29 novembre 2021 sarà visibile anche l’importo concesso a titolo di esonero.
Per consultare le domande è necessario seguire uno dei percorsi indicati:
Gli importi – visualizzabili dal 29 novembre 2021 - si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’elaborazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento, in caso di rispetto delle seguenti condizioni:
In caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, sulla contribuzione omessa saranno dovute le sanzioni civili ai sensi dell’art 116, co. 8, lett. a), della L. n. 388/2000, dalle rispettive date di scadenza legale di versamento.
In caso di riconoscimento dell’esonero in misura inferiore rispetto all’importo della contribuzione fissa dell’anno 2021, per le rate con scadenza di versamento entro il 31 dicembre 2021, il versamento della differenza deve essere effettuato entro il giorno 29 dicembre 2021.
Nel caso in cui l’importo autorizzato di esonero non sia sufficiente a coprire tutta la contribuzione sul minimale per la sola competenza del 2021 e per le rate in scadenza entro il 31 dicembre 2021, il contribuente dovrà calcolare la differenza dovuta, imputando l’importo di esonero autorizzato alle rate in ordine cronologico, dalla rata I alla rata III.
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