Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è tornato a pronunciarsi in merito alla fruizione dell’esonero contributivo 2015 con le risposte agli interpelli n. 2 e n. 4 del 20 gennaio 2016.
A seguito di richiesta avanzata da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con la risposta all’interpello n. 4/2016, ha affermato che, in assenza di una preclusione espressa da parte del Legislatore, anche l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore già percettore di trattamento pensionistico rientra nel campo di applicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 118, Legge n. 190/2014.
Quindi i datori di lavoro potranno fruire dell’esonero contributivo previsto per le nuove assunzioni effettuate con contratti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2015, anche nel caso in cui l’assunzione riguardi un pensionato.
Con la risposta all’interpello n. 2/2016, il Ministero del Lavoro ha, invece, chiarito che l’esonero in questione non spetta in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo con o senza partita I.V.A. o parasubordinato, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a seguito di accertamento ispettivo.
Infatti, chiarisce il Ministero;
In conclusione non è possibile fruire dello sgravio di cui all’art. 1, comma 118, Legge n. 190/2014, nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma in conseguenza di una verifica ispettiva.
Stante la similitudine delle norme, si ritiene che le suddette istruzioni siano valide anche per lo sgravio contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016.
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