Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 7 del 12 febbraio 2016, ha finalmente posto fine ad una questione dibattuta relativa al rapporto tra diritto all’esonero contributivo e diritto di precedenza.
Ricorda il Ministero che il D.Lgs. n. 81/2015 prevede che il diritto di precedenza nel contratto a termine possa essere esercitato previa manifestazione per iscritto da parte del lavoratore entro sei mesi dalla cessazione del rapporto a tempo determinato, ridotti a tre per le attività stagionali.
Stante quanto sopra – chiarisce l’interpello n. 7/2016 - qualora il lavoratore non abbia esercitato tale prerogativa, il datore può legittimamente assumere altri lavoratori o trasformare rapporti di lavoro a termine già in essere, fruendo dell’esonero contributivo ex lege n. 190/2014, sempre che siano rispettate le altre condizioni di legge.
Specifica, inoltre, la risposta ministeriale che quanto detto vale sia nel caso in cui il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia cessato, sia nel caso in cui, trascorsi i sei mesi, sia ancora in corso.
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