Tutto pronto (o quasi) per l'operatività dell'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti di cui all'articolo 1, comma 20, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020).
In data 28 luglio 2021 è stato infatti pubblicato l'atteso decreto interministeriale, firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'economia e delle finanze il 17 maggio 2021 e ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 26 luglio 2021.
Il decreto, anticipato dal via libera dell'UE reso noto con comunicato stampa del 14 luglio 2021, fissa i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’esonero.
Si attendono ora le necessarie istruzioni dell'INPS e delle Casse di iscrizione dei professionisti beneficiari dell'esonero.
Si ricorda che in tutti i casi il beneficio può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
L'articolo 1, comma 20, della legge di Bilancio 20121 (legge n. 178 del 2020) ha istituito un Fondo dalla dotazione finanziaria pari a 2.500 milioni di euro.
Obiettivo del Fondo è finanziare l’esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021 per determinate categorie di lavoratori autonomi o professionisti particolarmente danneggiati dalla crisi pandemica.
L'esonero, che non comprende contributi integrativi, premi e contributi dovuti all'INAIL, è riconosciuto nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L'esonero è fruibile dalle seguenti categorie di lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali entro il 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021):
Si tratta di lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO - gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei lavoratori scritti alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995) che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986.
Rientrano in questa categoria anche i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato.
Si tratta di lavoratori iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
L'ultima categoria beneficiaria dell'esonero è quella dei medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza, a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per tutti i summenzionati lavoratori l’esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021, da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021.
Lavoratori autonomi iscritti all'INPS e professionisti ordinistici devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
Tali requisiti non si applicano ai soggetti che hanno avviato l’attività nel corso del 2020.
N.B. Come si calcola il reddito? Per i professionisti iscritti alle Casse private il reddito è calcolato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività. Per artigiani, commercianti e autonomi iscritti alla Gestione separata il reddito è individuato nel reddito imponibile indicato nel quadro RR sezione I o II della dichiarazione dei redditi Persone fisiche, presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero. Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri il reddito è individuato nei redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole. |
I lavoratori autonomi iscritti all'INPS e i professionisti ordinistici, per il periodo oggetto di esonero, devono soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:
Per gli iscritti alle gestioni speciali dell’AGO l’esonero si applica sulla contribuzione oggetto della tariffazione annuale di competenza per l’anno 2021, esclusi i premi e la contribuzione dovuti all’INAIL, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
Per gli artigiani e i commercianti l'esonero riguarda solo i contributi fissi. Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata l’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi, calcolati sul reddito prodotto e dovuti a titolo di acconti 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021.
L’eventuale contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere richiesta a compensazione o rimborso con domanda da presentare entro il 30 novembre 2021 se l’importo complessivo dell'agevolazione spettante a ciascun contribuente è eccedente rispetto alla contribuzione non ancora versata.
La fruizione del beneficio è subordinata al possesso della regolarità contributiva. A tal proposito si ricorda che il nuovo art.47-bis del decreto Sostegni prevede che la regolarità contributiva sia verificata d’ufficio dagli enti concedenti a decorrere dal 1° novembre 2021 e che la stessa venga assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021, data ultima entro la quale va regolarizzata la posizione contributiva.
La domanda va presentata entro il 31 luglio 2021, a pena di decadenza, secondo lo schema predisposto dall’INPS.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunica successivamente ai beneficiari dell’esonero l’esito delle verifiche tramite i propri sistemi istituzionali di comunicazione bidirezionale.
Il decreto interministeriale rinvia ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, sentiti l’Istituto nazionale della previdenza sociale e le Casse private, la definizione delle modalità e dei termini di fornitura dei dati necessari all’effettuazione dei controlli per la verifica dei requisiti.
L’esonero è riconosciuto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei limiti di spesa di 1500 milioni di euro.
Per i professionisti iscritti alle Casse private l’esonero copre i contributi previdenziali complessivi di competenza dell’anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei contributi integrativi.
Le domande sono presentate entro il 31 ottobre 2021 alle Casse di appartenenza, secondo lo schema dalle stesse predisposto.
Le Casse trasmettono l’elenco dei soggetti ai quali è stato concesso l’esonero all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini definiti con provvedimento e all’INPS per ricevere indicazioni su come effettuare i controlli.
Inoltre comunicano con cadenza mensile a partire dal 1° maggio 2021 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle domande ammesse.
Il limite di spesa destinato ai professionisti ordinistici è pari a 1.000 milioni di euro.
Per i soggetti collocati in quiescenza l’esonero è riconosciuto limitatamente ai periodi in cui siano stati titolari di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020.
La domanda è presentata entro il 31 luglio 2021, a pena di decadenza, secondo lo schema predisposto dall’INPS.
Per i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 in quiescenza tenuti a versare i contributi alle rispettive Casse private la domanda è presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali.
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