La tanto attesa circolare INPS sull’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 è stata pubblicata in data 29 marzo 2016.
I datori di lavoro interessati possono quindi finalmente inoltrare all’Istituto la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, che, a partire dall’1.01.2016, assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014 e articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”.
Chiarisce la circolare che la richiesta in questione va effettuata esclusivamente dai datori di lavoro che non siano ancora in possesso del medesimo C.A. per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015 e va inoltrata avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo biennale legge n. 208/2015”, ed utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 208/2015, art. 1, commi 178 e seguenti”.
La sede territorialmente competente attribuirà il codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1.1.2016-31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.
Sottolinea l’INPS che l’esonero contributivo in questione è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
L’esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all’art. 4, commi 8-11, Legge n. 92/2012.
Per quanto concerne gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6 della Legge n. 223/1991, sottolinea la circolare INPS n. 57/2016 che l’esonero contributivo in questione risulta cumulabile esclusivamente con il contributo di cui al comma 4 dell’art. 8 della citata legge.
Infine viene evidenziato che l’esonero contributivo previsto per il settore agricolo dall’articolo 1, comma 179, della Legge di Stabilità 2016 non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate.
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