Arrivano dall’Inps, con la circolare n. 7 di ieri 24 gennaio, i primi chiarimenti in ordine alla determinazione della percentuale dell’esonero contributivo Ivs a carico del lavoratore previsto dall’art. 1, comma 281, della legge di bilancio 2023.
La legge di bilancio 2023 conferma per tutto l’anno l’esonero del 2% sulla quota dei contributi Ivs a carico del lavoratore, già previsto dall’art. 1, comma 121, della L. n. 234/21, incrementandolo di un ulteriore punto percentuale se la retribuzione imponibile parametrata su base mensile per tredici mensilità non ecceda i 1.923 euro.
L’esonero quindi ammonta:
al 2%, se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
al 3% se la retribuzione imponibile, sempre parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, di datori di lavoro pubblici e privati; sono invece esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico.
L’Istituto chiarisce che il limite massimo mensile, ai fini dell’applicabilità della riduzione e della sua entità, è riferito alla retribuzione imponibile nel suo complesso; da ciò deriva che se, ad esempio, sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 2, comma 18, secondo periodo, della L. n, 335/95, deve essere considerata sia la quota di retribuzione imponibile ai fini Ivs che quella non imponibile ai fini Ivs.
Inoltre, poiché la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali Ivs può assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa dando luogo a tre ipotesi:
se la retribuzione imponibile supera i 2.692 euro mensili non spetta alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore (pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non ha diritto al beneficio);
se la retribuzione imponibile supera i 1.923 euro ma non i 2.692 euro al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore è riconosciuta, per il singolo mese, nella misura del 2%;
se la retribuzione mensile non superi il limite di 1.923 euro, la riduzione contributiva è riconosciuta, per il singolo mese, nella misura del 3%.
Poiché la norma prevede che i massimali mensili di riferimento debbano essere maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, l’Inps chiarisce che nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione anche della quattordicesima mensilità, nel relativo mese di erogazione la riduzione contributiva trova applicazione solo se l’ammontare della stessa o dei suoi ratei, sommati alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto. Se, invece, tale limite è superato, l’esonero nel mese di riferimento non può trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.
Per quanto riguarda la tredicesima, invece, l’Istituto chiarisce che la riduzione nel mese di competenza di dicembre 2023 può operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese sia sull’importo della tredicesima corrisposta nel medesimo mese.
Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva siano erogati nei singoli mesi, la riduzione può operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia sui ratei di tredicesima.
Poiché la riduzione contributiva si applica ai periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ne deriva che:
se il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, siano state erogate le ultime competenze, l’esonero non può trovare applicazione sulle stesse;
se il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso dell’anno 2024, dovessero essergli erogate le ultime competenze, l’esonero, nell’anno 2024, non può trovare applicazione;
nelle ipotesi di continuità del rapporto di lavoro, l’esonero non può trovare applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell’anno 2024, pur se riferiti all’annualità pregressa.
Ai fini dell’accesso al beneficio del 3% i datori di lavoro devono indicare, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di gennaio 2023, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese, mentre per esporre l’esonero spettante devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
nell’elemento <CodiceCausale> il valore“L098”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il valore “N”;
nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo dell’esonero pari al 3% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
Per esporre invece l’esonero spettante relativo alla tredicesima mensilità o al rateo della stessa:
nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L099”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - tredicesima mensilità”;
nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità;
nell’elemento<AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo dell’esonero pari al 3% dei contributi IVS a carico dei lavoratori riferito alla tredicesima mensilità;
nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L100”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - rateo tredicesima mensilità”;
nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità;
nell’elemento<AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo dell’esonero pari al 3% dei contributi IVS a carico dei lavoratori riferito al rateo.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’elaborazione delle buste paga e dei cedolini per la mensilità di gennaio 2023 possono, in alternativa, portare a conguaglio le somme valorizzando i codici sopra riportati nel flusso Uniemens di competenza febbraio 2023, con indicazione 01.2023 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif>.
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