L’Inps, con il messaggio 23 dicembre 2021, n. 4620, ha indicato le modalità per le istanze di rimborso e/o compensazione per il riconoscimento dell’esonero parziale dei contributi previdenziali degli artigiani e commercianti, previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 20 a 22-bis.
Si evidenziava che le eccedenze dei versamenti per le rate dell’emissione dell’anno 2021, conseguenti all’applicazione del beneficio, vengono automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza dover presentare modelli F24 o istanze di compensazione.
La domanda di compensazione deve essere presentata solo nel caso di ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021.
Con il messaggio 11 febbraio 2022, n. 688, l’Inps comunica che è stata rilasciata la nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione, disponibile sul Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti.
Il contribuente dovrà selezionare la voce “Domande Telematizzate” > “Rimborso e/o compensazione contributiva”.
Il modello potrà essere utilizzato dai contribuenti beneficiari dell’esonero parziale dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020, nonché per la richiesta di compensazione di ulteriori eccedenze di versamento ovvero rispetto alla capienza dell’emissione 2021.
Si considereranno, comunque, valide le domande già trasmesse tramite le “Comunicazioni Bidirezionali”, in presenza dell’oggetto “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione”.
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