Esercizio delle funzioni di preposto da parte del datore di lavoro: in quali casi?

Pubblicato il 04 dicembre 2023

La sicurezza sul lavoro al centro dell’Interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, con cui il Ministero del lavoro ha risposto ad alcuni quesiti della Camera di Commercio di Modena incentrati soprattutto sulla figura del preposto e sulla possibilità o meno che le sue funzioni siano svolte direttamente dal datore di lavoro.

Il preposto: chi è e cosa fa

Il preposto è definito dall’art. 2, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008 come la persona che, nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Si tratta in sostanza di un soggetto che riveste una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori impartendo loro direttive ed assumendosi quindi le responsabilità conseguenti all'esercizio di questo potere nel rispetto del dovere di sicurezza.

Nel sovrintendere un dato gruppo di lavoratori, l'azione di vigilanza deve quindi estendersi anche al rispetto delle norme di leggi e aziendali in materia di sicurezza da parte dei lavoratori.

Il preposto, dunque, non predispone solo le misure protettive ma, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, può e deve impartire ordini sui comportamenti sicuri da adottare, vigilare sul corretto operato dei lavoratori e segnalare eventuali loro comportamenti rischiosi, anomalie o condizioni di pericolo.

NOTA BENE: Tali responsabilità competono a chiunque, pur sprovvisto di regolare incarico, eserciti in concreto i poteri giuridici propri del preposto.

Obblighi

Entrando nello specifico, il preposto deve, a norma dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008:

I quesiti dell’interpello

Tornando all’Interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, la Camera di Commercio di Modena ha chiesto:

La risposta del Ministero

Richiamando alcuni articoli del D.Lgs. n. 81/2008, il Ministero ritiene che la volontà del legislatore sia quella di rafforzare il ruolo del preposto quale figura di garanzia e che, pertanto, sussiste sempre l'obbligo di una sua individuazione.

L'esercizio diretto delle funzioni di preposto da parte del datore di lavoro, pertanto, è da considerarsi solo come extrema ratio nei soli casi di modesta complessità dell'attività lavorativa e laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente alle lavorazioni esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali.

Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto sono svolte necessariamente dal datore di lavoro.

Qualche considerazione

Stupisce, a parere di chi scrive, che a distanza di quindici anni dall’emanazione del Testo unico per la sicurezza sul lavoro ancora si pongano quesiti in ordine alla figura del preposto, la cui importanza basilare all’interno della tutela della salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro dovrebbe invece essere ormai acquisita.

Scoprire la necessità di questo ruolo all’interno dell’organizzazione aziendale dà la misura di come ci sia molto da fare ancora, purtroppo, nel nostro Paese perché la coscienza dell’importanza della sicurezza del lavoro diventi parte integrante di ogni realtà lavorativa.

Tutto questo, nonostante nel 2023 abbiano perso la vita sui luoghi di lavoro più di 1200 persone.

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