Esercizio abusivo della professione di avvocato anche senza comparire in udienza
Pubblicato il 08 febbraio 2013
I giudici delle Sezioni Unite di Cassazione, con la
sentenza n. 22266 del 7 dicembre 2012, hanno confermato la decisione con cui le corti di merito avevano ritenuto disciplinarmente responsabile e, quindi, passibile della sanzione dell’avvertimento da parte del Consiglio nazionale forense, un avvocato accusato di aver agevolato l’esercizio abusivo della professione da parte del fratello, cancellato dall’Albo degli avvocati di Lecco.
In particolare, l’avvocato era stato ritenuto colpevole per aver consentito che il fratello frequentasse il suo studio per ricevere i propri clienti trattando poi le relative pratiche.
Nel testo della decisione la Corte ha, in particolare, precisato come, per realizzare il delitto di cui all’articolo 348 del Codice penale, è sufficiente che il soggetto non abilitato
“curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi, anche senza comparire in udienza”.