La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha diffuso due nuove massime, rispettivamente dedicate all’esenzione dalla situazione patrimoniale aggiornata in caso di fusioni e scissioni e alla cosiddetta clausola della "roulette russa".
La massima n. 180 riguarda l’esenzione ex lege dalla redazione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c., espressamente prevista in caso di "incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote" secondo quanto disposto dall'art. 2505-bis, comma 1, c.c., come modificato dal D.lgs. 123/2012.
I notai milanesi, in proposito, hanno affermato l’applicabilità di detta esenzione anche al caso di incorporazione di società possedute al cento per cento e alle altre fattispecie di fusione e scissione riconducibili all'art. 2505 del Codice civile, ciò pure in mancanza di una espressa previsione in tal senso.
Difatti - si legge nella motivazione della massima - “la medesima esenzione, una volta sancita nei casi in cui viene espressamente menzionata, deve essere riconosciuta anche - e, per certi versi, a maggior ragione - nelle fattispecie riconducibili all'art. 2505 c.c. per ragioni connesse alla ratio sottesa alla norma che prescrive la situazione patrimoniale quale ricostruibile proprio alla luce delle esenzioni espressamente stabilite e per ragioni di coerenza del sistema”.
L’altra massima, la n. 181, è invece dedicata alla cosiddetta clausola della “roulette russa” o clausola del “cowboy”, ovvero alla clausola “anti-stallo” di riscatto o di acquisto forzato di partecipazioni sociali ex artt. 2437-sexies, 2473-bis del Codice civile.
Si tratta della clausola statutaria, specificatamente prevista in caso di suddivisione del capitale sociale tra due soli soci in misura paritetica o in presenza di due soci di controllo paritetico, attributiva, al ricorrere di determinate situazioni di stallo decisionale, della facoltà di attivare una procedura grazie alla quale ciascun socio (o uno di essi) ha diritto di determinare il prezzo per il trasferimento delle reciproche partecipazioni paritetiche, attribuendo all'altro socio la scelta tra:
Una clausola di cui viene affermata la legittimità, da intendersi “subordinata alla sua compatibilità con il principio di equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa”.
Il diritto di attivare la procedura della clausola “anti-stallo” - si legge nella massima - potrebbe essere attribuito genericamente dallo statuto a qualsiasi socio (eventualmente in dipendenza di una determinata soglia di partecipazione o di determinati presupposti) e potrebbe anche consistere in un “diritto diverso” di una categoria di azioni oppure in un “diritto particolare” attribuito ad uno o più soci specificamente individuati dallo statuto medesimo.
Le nuove massime societarie nn. 180 e 181 sono state pubblicate sul sito del Consiglio Notarile di Milano il 9 luglio 2019.
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