Le prestazioni didattico-formative erogate dalla cooperativa sociale a titolo gratuito sono da considerare esenti dall’Iva.
Questa la conclusione della risposta n. 237 del 15 luglio 2019 fornita dall’agenzia delle Entrate ad una cooperativa sociale che offre prestazioni di servizi di istruzione e formazione professionale a minori in modo gratuito.
In primo luogo, il Fisco si sofferma a valutare se l’operazione possa qualificarsi come cessione di beni o prestazione di servizi, in presenza di tutti i requisiti: soggettivi, oggettivi e territoriali.
Dal punto di vista oggettivo, è necessario che vi sia il requisito dell’onerosità, ossia che le prestazioni avvengano dietro pagamento di un corrispettivo.
A tal proposito, si rammenta come la direttiva 2006/112/CE precisi che un’operazione può qualificarsi cessione di beni o prestazione di servizi se resa a titolo oneroso nell'ambito di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.
Di più, secondo la Corte di giustizia europea (sentenza della causa C-11/15 del 22 giugno 2016) l’onerosità presuppone l’esistenza di un nesso diretto tra la prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo. Tale nesso si rinviene se “tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario”.
E’ anche vero che la direttiva 2006/112/CE prevede che siano assimilate alle prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle rese a titolo gratuito se eseguite dal soggetto passivo:
Da quanto affermato sopra, le prestazioni rese gratuitamente per finalità proprie dell'impresa rimangono fuori dal perimetro Iva.
Da ciò discende che se vengono fornite prestazioni didattico-formative a minori a titolo gratuito, in quanto sostenute finanziariamente dalla Regione, viene a mancare il rapporto contrattuale-sinallagmatico tra il prestatore e gli allievi. Infatti tali soggetti non sono tenuti ad alcuna controprestazione nei confronti della cooperativa sociale, in virtù della mancata corresponsione di somme per la partecipazione ai corsi.
Essendo carente, quindi, il presupposto oggettivo, le prestazioni formative in parola devono considerarsi fuori dal campo di applicazione dell’Iva.
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