Esdebitazione anche se alcuni debiti non sono stati pagati

Pubblicato il 14 giugno 2021

Con ordinanza n. 16564 dell’11 giugno 2021, la Suprema corte ha accolto il ricorso promosso da due soci illimitatamente responsabili di una Snc, dichiarati falliti, avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano rigettato la domanda di esdebitazione da loro presentata dopo la chiusura del fallimento.

La Corte territoriale, in particolare, aveva ritenuto insussistente il requisito richiesto dall'art. 142, comma secondo, della Legge fallimentare, giudicando insufficiente, a fronte dell'ingente passivo accertato e del mancato soddisfacimento dei crediti chirografari, l'eseguita distribuzione di un attivo di oltre 2milioni di euro, che aveva consentito il pagamento integrale dei crediti in prededuzione, ipotecari e di parte dei privilegiati e il pagamento in percentuale di quelli ammessi al privilegio.

I due interessati avevano promosso ricorso in sede di legittimità, lamentando la violazione dell'art. 142 Legge fall.: secondo la loro difesa, il secondo comma della disposizione in esame andava interpretato nel senso più favorevole al debitore, al fine di consentirgli di ripartire da zero dopo avere cancellato i debiti pregressi.

La norma di riferimento – avevano altresì dedotto - non contiene previsioni che impongono un determinato quantitativo di crediti da soddisfare per accedere all'esdebitazione e il presupposto del beneficio, ciò posto, era da ritenere sussistente anche se al termine della procedura risultavano pagati, anche solo parzialmente, solo alcuni creditori, mentre altri non avevano ricevuto alcun pagamento.

Beneficio della liberazione dai debiti residui, applicabilità

Le predette doglianze sono state giudicate fondate dalla Corte di cassazione, la quale, in proposito, ha richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 24214/2011, ai sensi del quale “in tema di esdebitazione, il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'art. 142, comma 2, I. fall., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il favor per l'istituto già formulato dalla legge delegante, anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto”.

Esdebitazione esclusa se i creditori sono soddisfatti in maniera irrisoria

Secondo il Collegio di legittimità, una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale verso tutti i creditori, introdurrebbe una distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri.

La norma esaminata, per la Corte, deve essere interpretata nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al primo comma della medesima disposizione, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti interamente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in maniera irrisoria.

Principio a cui il Collegio ha inteso dare continuità, atteso che, nel caso di specie, non era in discussione la sussistenza del requisito della meritevolezza, essendo indubitabile che l'avvenuto soddisfacimento di crediti per oltre 2 milioni di euro, con integrale pagamento di quelli prededucibili, ipotecari e di parte di quelli privilegiati, nonché parziale pagamento degli altri crediti privilegiati, non potesse ritenersi irrisorio.

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