L’Inail con le istruzioni operative pubblicate in data 14 luglio 2020 fornisce chiarimenti in merito all’obbligo assicurativo dei lavoratori parasubordinati e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti nell’elenco dei pubblicisti presso il Consiglio dell’ordine dei giornalisti.
L’Inail rammenta che per tali categorie la tutela assicurativa, in caso di infortunio, è gestita esclusivamente dall’Inpgi.In particolare, l'art. 1, Legge 20 dicembre 1951, n. 1564 stabilisce che la previdenza ed assistenza attuate dall’istituto dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" sostituiscono a tutti gli effetti, nei confronti degli iscritti, le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie, compresa l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Dal 1° novembre 2019 l’Inpgi applica nei confronti dei giornalisti titolari di collaborazione coordinata e continuativa il "Regolamento attuativo dell’assicurazione infortuni per i giornalisti titolari di collaborazione coordinata e continuativa", approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, con nota del 17 Ottobre 2019, n. 12856 disponendo all’art. 1 che i giornalisti titolari di rapporti di co.co.co., iscritti ai fini previdenziali presso la Gestione separata Inpgi e con un compenso annuo non inferiore a € 3.000, sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’apposita forma assicurativa costituita nell’ambito della medesima gestione.
Ne consegue che anche per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa la tutela assicurativa è garantita dall’Istituto previdenziale dei giornalisti.
L’inail, infine, ribadisce che l'Inpgi si configura come l’unico Istituto che gestisce in regime sostitutivo e con autonoma regolamentazione le forme di previdenza e assistenza previste a tutela della categoria, pertanto eventuali posizioni assicurative istituite presso l’Inail dovevano essere già cessate, con conseguente rimborso ai datori di lavoro interessati dei premi e accessori versati.
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