Co.co.co iscritti presso l’Inpgi. Esclusione dell’assicurazione Inail

Pubblicato il 17 luglio 2020

L’Inail con le istruzioni operative pubblicate in data 14 luglio 2020 fornisce chiarimenti in merito all’obbligo assicurativo dei lavoratori parasubordinati e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti nell’elenco dei pubblicisti presso il Consiglio dell’ordine dei giornalisti.

L’Inail rammenta che per tali categorie la tutela assicurativa, in caso di infortunio, è gestita esclusivamente dall’Inpgi.In particolare, l'art. 1, Legge 20 dicembre 1951, n. 1564 stabilisce che la previdenza ed assistenza attuate dall’istituto dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" sostituiscono a tutti gli effetti, nei confronti degli iscritti, le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie, compresa l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Dal 1° novembre 2019 l’Inpgi applica nei confronti dei giornalisti titolari di collaborazione coordinata e continuativa il "Regolamento attuativo dell’assicurazione infortuni per i giornalisti titolari di collaborazione coordinata e continuativa", approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, con nota del 17 Ottobre 2019, n. 12856 disponendo all’art. 1 che i giornalisti titolari di rapporti di co.co.co., iscritti ai fini previdenziali presso la Gestione separata Inpgi e con un compenso annuo non inferiore a € 3.000, sono  obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’apposita forma assicurativa costituita nell’ambito della medesima gestione. 

Ne consegue che anche per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa la tutela assicurativa è garantita dall’Istituto previdenziale dei giornalisti.

L’inail, infine, ribadisce che l'Inpgi si configura come l’unico Istituto che gestisce in regime sostitutivo e con autonoma regolamentazione le forme di previdenza e assistenza previste a tutela della categoria, pertanto eventuali posizioni assicurative istituite presso l’Inail dovevano essere già cessate, con conseguente rimborso ai datori di lavoro interessati dei premi e accessori versati.

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