E’ indubbio che la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisca requisito essenziale di forma del testamento olografo, indipendentemente dalla rilevanza che l’omissione assume rispetto al regolamento d’interessi risultante dalle disposizioni testamentarie.
Tuttavia nella circostanze in cui – come nel caso di specie – la data non manchi dell’indicazione del giorno, del mese e dell’anno e non sia dunque incompleta, mentre denoti piuttosto l’apparenza di una inesatta in quanto impossibile menzione del mese, non può pronunciarsi l’invalidità del testamento.
Deve infatti considerarsi che l’indicazione erronea della data nel testamento olografo dovuta ad errore materiale del testatore (ossia, per distrazione, ignoranza o altra causa), anche se concretatasi in una data come nella specie impossibile, non voluta però come tale dal testatore medesimo, può essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale dell’autografia dell’atto.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 10613 del 23 maggio 2016.
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