Il recente Decreto legge n. 162/2022 ha introdotto una modifica complessiva e una trasformazione, da assoluta in relativa, della presunzione di pericolosità del condannato all’ergastolo per reati ostativi non collaborante.
A quest'ultimo è concessa, sia pure a fronte di stringenti requisiti, la possibilità di domandare la liberazione condizionale e, in questo modo, di vedere vagliata nel merito la propria istanza.
E' quanto si legge nel testo dell'ordinanza del 227 del 10 novembre 2022, con cui la Corte costituzione ha ordinato la restituzione degli atti al giudice che aveva rimesso le questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina dell'ergastolo ostativo, vale a dire la Corte di cassazione.
La decisione della Consulta era stata anticipata, nei giorni scorsi, dall'Ufficio stampa della Corte.
Per i giudici costituzionali, la modifica operata dal nuovo Governo, anche se introdotta tramite un decreto-legge ancora in corso di conversione, "incide immediatamente sul nucleo essenziale delle questioni sollevate dall’ordinanza di rimessione".
Nella decisione, è stata quindi richiamata la giurisprudenza costituzionale in tema di modifiche apportate che incidano profondamente "sull’ordito logico che sta alla base delle censure prospettate", oppure intacchino "il meccanismo contestato dal rimettente".
Una giurisprudenza, questa, costante nel ricavarne la necessità di restituire gli atti al giudice a quo, spettando a quest’ultimo, verificare l’influenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate, nonché procedere alla rivalutazione della loro non manifesta infondatezza, tenendo conto delle intervenute modifiche normative.
Spetta, ossia, al giudice rimettente "valutare la portata applicativa dello ius superveniens nel giudizio a quo, anche all’esito del procedimento di conversione del decreto-legge".
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