Il curatore dell’eredità giacente non ha alcun obbligo contabile né quelli connessi alla figura di sostituto d'imposta, se nell'asse ereditario non sono incluse aziende commerciali o agricole.
La precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 305 del 23 luglio 2019.
L’Agenzia ricorda che il Dpr n. 600/1973 all’articolo 23 dal titolo “Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente”, ricomprende tra i sostituti d’imposta, ovvero tra coloro che, corrispondendo redditi di lavoro dipendente, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF, con obbligo di rivalsa, “il curatore fallimentare”.
Tale norma va coordinata con la successiva disposizione recata dall’articolo 5-ter del Dpr n. 322/1998 dal titolo “Adempimenti dei curatori e amministratori di eredità”, che dispone che “i curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità otre alle dichiarazioni dei redditi da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d'imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d'imposta nel quale cessa la curatela o l'amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:
Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che i curatori e gli amministratori devono adempiere per i periodi d'imposta indicati nel comma 1, se nell'asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole, gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d'imposta stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Tenendo conto anche delle considerazioni rese nella circolare n. 156/E/2000, l’Agenzia è ora dell’avviso che il curatore dell’eredità giacente non sia tenuto agli obblighi contabili e a quelli connessi alla figura di sostituto d'imposta nell'ipotesi in cui l'asse ereditario non includa aziende commerciali o agricole.
A ciò, però, si aggiunge che il curatore deve:
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