Equitalia è obbligata a consentire al contribuente di prendere visione degli estratti delle copie di cartelle esattoriali, pur se notificate al contribuente medesimo. Chi svolge il servizio di riscossione tributi, infatti, è tenuto per legge a conservare gli atti (pur se già trasmessi agli interessati), nonché a garantirne l’accesso ai privati.
E’ quanto affermato dal Tar Lazio, seconda sezione bis, accogliendo le ragioni di un soggetto cui – mediante silenzio rifiuto – era stata respinta l’istanza di accesso agli atti sia da parte di Equitalia che dell’Agenzia delle Entrate. Il ricorrente chiedeva pertanto di ordinare ai suindicati Enti, ciascuno per proprio conto, l’ostensione dei documenti richiesti, con possibilità di estrarne copia.
il Collegio amministrativo, disattendendo le difese di Equitalia, ne riconosce innanzitutto la legittimazione passiva a stare in giudizio, atteso che la predetta società gestisce, in regime di concessione, il servizio pubblico di riscossione, essendo perciò tenuta a garantire l’accesso a fronte dell'interesse del privato di verificare eventuali illegittimità nell'azione di riscossione.
Nel merito poi, il Tribunale amministrativo ritiene di dover riconoscere al ricorrente un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso alle cartelle esattoriali richieste, attribuito, in verità, al contribuente anche in via legislativa, mediante la previsione di specifici obblighi del concessionario per la riscossione. In particolare - si rammenta- l’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, stabilisce che “il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”, effettuando, così, direttamente la valutazione sulla sussistenza dell’interesse all'esibizione.
In proposito, deve tra l’altro aggiungersi che la richiesta del contribuente non può mai essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva da parte del concessionario, obbligato, si è visto, ex lege alla custodia ed all'esibizione, senza che allo stesso residui alcun margine di scelta.
Va infine disattesa la circostanza addotta da Equitalia, per cui i documenti richiesti non sarebbero più stati nella sua disponibilità, in quanto prodotti in un unico originale, poi oggetto di notifica al contribuente. Non sussiste difatti alcuna preclusione – afferma il Tar con sentenza n. 4890 del 21 aprile 2017 – alla stampa di un duplicato di tali cartelle, generato dagli stessi dati del ruolo e con attestazione della sua conformità all'originale (come d’altra parte la stessa Agenzia delle Entrate ha provveduto).
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