E’ stata confermata dalla Corte di cassazione la decisione con cui il Tribunale di Roma aveva condannato, in solido, Equitalia e un comune, alle spese di un giudizio attivato con opposizione a cartella esattoriale, opposizione che era stata poi ritenuta fondata.
L’ente riscossore aveva impugnato questa sentenza sull’assunto dell’erroneità della compensazione delle spese.
La Suprema corte ha tuttavia precisato come, nel caso in esame, l’opposizione alla cartella esattoriale era stata proposta per la mancata notifica del verbale di contestazione al contribuente e, quindi, in funzione recuperatoria della pregressa tutela.
La stessa ha quindi rilevato che sebbene l’esattore agisca su richiesta dell’ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni.
Per contro, rispetto all’opponente, vige sempre il principio di causalità che giustifica la condanna in solido.
Queste conclusioni sono contenute nella sentenza della Corte di cassazione n. 17502 del 1° settembre 2016.
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