Entra in vigore il Decreto legislativo sui ricorsi in materia di appalti
Pubblicato il 26 aprile 2010
Entrerà in vigore il prossimo 27 aprile, il Decreto legislativo 53/2010 attuativo della Direttiva 2007/66/CE in materia di ricorso sugli appalti pubblici. Oltre agli appalti di lavori, servizi e forniture, saranno soggetti alla nuova disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 245 del Decreto legislativo 163/2006, anche gli affidamenti di incarichi, i concorsi di progettazione e di attività tecnico amministrative connesse.
I ricorsi avverso le gare dovranno essere notificati entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione o dalla pubblicazione del bando di gara che sia considerato autonomamente lesivo.
In caso di presentazione di ricorso, il contratto non può essere stipulato e ciò a partire dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado, la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare, o fino alla pronuncia di questi provvedimenti se successiva.
La definizione della controversia attraverso il procedimento ordinario è determinata in un'udienza fissata d'ufficio da tenersi entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Termini certi anche in caso di esigenze istruttorie, o di integrazione del contraddittorio: per tali incombenti è possibile un'altra udienza da tenersi, però, non oltre 60 giorni. Il dispositivo della sentenza dovrà essere pubblicato entro sette giorni dall'udienza.
Per quel che riguarda l'esecuzione degli appalti, il relativo contenzioso potrà essere gestito attraverso lo strumento dell'arbitrato; tuttavia, l'aggiudicatario può sempre rifiutarne l'applicazione.