A seguito di un quesito posto dall'Associazione italiana allevatori al MEF, circa il corretto comportamento che deve tenere un ente la cui attività è regolata da uno statuto che contempla la revisione legale del bilancio, il Dicastero si pronuncia sulla disciplina della revisione legale dei conti applicabile agli enti associativi dotati di personalità giuridica.
Nello specifico, il quesito poneva due problematiche distinte: quella sul controllo interno, svolto da un apposito organo, e quello del controllo esterno, affidato ad soggetto terzo, con l'ulteriore richiesta relativa all'ipotesi in cui lo statuto indichi o meno determinate disposizioni legislative per lo sviluppo dell'attività di revisione.
Il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia, nella nota del 28 febbraio 2017, precisa che nel caso in cui lo statuto dell'ente associativo con personalità giuridica preveda lo svolgimento della revisione, l'incarico una volta conferito deve rispettare la disciplina di cui al decreto legislativo n. 39/2010.
Pertanto, con riferimento alla revisione legale, il MEF specifica che le stesse regole che valgono per le società di capitali per le quali la revisione legale è obbligatoria, valgono anche per l'ente associativo dotato di personalità giuridica, se ci si riferisce al piano dei controlli svolti da un organo interno.
Quindi, se lo statuto dell'ente rinvia alle disposizioni specifiche del Dlgs 39/2010 (come modificato dal Dlgs 135/2016) devono essere rispettate tutte le regole che si riferiscono al conferimento dell'incarico, alle modalità per il suo svolgimento, alle tecniche da applicare, alle responsabilità connesse all'incarico, al sistema sanzionatorio e tutte le altre fasi dell'attività.
A simili considerazioni si giunge anche in assenza di specifiche previsioni statutarie. Per analogia con le società di capitali, infatti, in caso di silenzio dello statuto si rende necessario applicare le disposizioni applicabili alle società di capitali, se ci si riferisce al piano dei controlli svolti da un organo interno, mentre con riferimento ai controlli eseguiti da un organo esterno, la suddetta attività non coincide necessariamente con la revisione legale, ma è possibile il conferimento di incarichi di natura diversa.
Il MEF, con riferimento ai controlli eseguiti da organo esterno anche in assenza di previsioni statutarie, evidenzia come il revisore di un ente non profit non svolge un'attività coincidente con quella di revisione legale, di cui al dlgs 39/2010, ma esercita controlli ulteriori e in parte coincidenti con quelli del collegio sindacale, di cui all'art. 2403 c.c..
A questo punto però è necessario valutare attentamente il rapporto costi-benefici in quanto a fronte di una maggiore affidabilità dei terzi nei confronti del bilancio, l'ente potrebbe caricarsi di oneri anche piuttosto rilevanti.
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