Il 5 per mille è uno strumento di sussidiarietà fiscale che consente ai cittadini di destinare una quota della propria imposta IRPEF (il 5‰) a soggetti che svolgono attività di interesse sociale, senza costi aggiuntivi per il contribuente. Non si tratta infatti di una donazione libera, ma di una scelta facoltativa su una somma che sarebbe comunque dovuta allo Stato.
Se non viene indicato alcun beneficiario, quelle somme restano nelle casse pubbliche. Ma quando si compie una scelta consapevole, si può contribuire al sostegno concreto di realtà come Enti del Terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche e altri enti.
I soggetti che possono beneficiare del 5 per mille sono individuati dal DPCM 23 luglio 2020 e includono:
Gli ETS sono organizzazioni che svolgono attività di interesse generale, senza scopo di lucro. Rientrano tra essi:
Per poter beneficiare del 5 per mille, un ETS deve essere iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e rispettare determinati requisiti amministrativi.
ETS già iscritti al RUNTS ma non ancora accreditati
Devono:
Una volta accreditati, entreranno nell’elenco permanente e non dovranno più ripetere la procedura negli anni successivi.
ETS già accreditati (in elenco permanente)
Non devono fare nulla se hanno già comunicato l’IBAN. In caso contrario, devono accedere alla piattaforma RUNTS e aggiornare i dati bancari, seguendo la procedura sopra indicata.
Gli enti che non rispettano il termine del 10 aprile possono comunque accreditarsi entro il 30 settembre 2025, ma:
Gli enti che stanno per iscriversi al RUNTS possono richiedere contestualmente anche l’accreditamento al 5 per mille. La procedura è analoga e va completata sempre entro il 10 aprile 2025.
In questo caso è essenziale che l’istanza al RUNTS venga presentata entro aprile e che la formale iscrizione venga completata entro il 31 dicembre 2025 per poter accedere al contributo.
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