L’Ente Nazionale di Previdenza per Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura, a seguito delle modifiche apportate al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 dal D.Lgs. n. 151/2015, ha adeguato le procedure dell'Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie Professionali che definiscono le modalità di denuncia degli infortuni professionali e di acquisizione della certificazione medica, e ne ha dato comunicazione con circolare n. 1 del 18 aprile 2016.
Per l’infortunio professionale che determini un periodo di inabilità al lavoro inferiore a trenta giorni, l'obbligo di denuncia all'autorità di P.S. da parte del datore di lavoro si ritiene assolto con la denuncia alla Fondazione mediante l'utilizzo del modello Prev/05.
Per l’infortunio professionale mortale o che determini un periodo di inabilità al lavoro pari o superiore a trenta giorni, resta l'obbligo di denuncia all'autorità di P.S. da parte del datore di lavoro mediante l'utilizzo del modello Prev/05. Il datore di lavoro dovrà altresì produrre alla Fondazione l'attestazione di avvenuta denuncia.
La certificazione medica che attesti la tipologia di lesione e la sua natura, il rapporto con le cause e le circostanze di denuncia, qualora venga trasmessa alla Fondazione per mezzo PEC, avrà valore di originale.
Qualora, invece, la certificazione medica venga spedita per posta, dovrà essere prodotta in originale.
Conclude la circolare ENPAIA n. 1/2016 ricordando che la certificazione medica prodotta in qualunque modo sotto forma di attestato di malattia telematico non sarà presa in considerazione ai fini della valutazione dell'infortunio.
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