Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ENPACL, in ragione dell'emergenza economica conseguente alla pandemia da Covid-19, è stato confermato il termine del 30 novembre per la presentazione della dichiarazione del volume d'affari IVA e del reddito professionale prodotto nel 2019 e sono stati differiti i termini per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta all'Ente per l'anno 2020.
La delibera, che non necessita di ulteriori provvedimenti da parte dei ministeri vigilanti, consente di versare la predetta contribuzione obbligatoria con una delle seguenti modalità:
Altresì, per i soggetti iscritti che dichiarino un reddito professionale inferiore a 35.000 euro annui ovvero per i Consulenti del Lavoro aventi residenza, domicilio o sede operativa nei comuni ex zona rossa, ai sensi del DPCM 1 marzo 2020, il versamento è consentito anche con la seguente modalità:
Le medesime modalità di versamento sono consentite anche per il versamento della contribuzione integrativa dovuta per l'anno 2020.
Diversamente, il contributo di maternità andrà versato unitamente alla prima rata utile.
La modalità di versamento prescelta potrà essere indicata dal Consulente del Lavoro in sede di dichiarazione.
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