L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ha reso noto, il 1° febbraio 2023, alcune precisazioni per la trasmissione delle asseverazioni di cui al comma 13 lettera a) del D.L. 34/2020 e successive modificazioni.
In particolare, si fa riferimento ai casi in cui vengono commessi errori nell’invio delle asseverazioni relative al Superbonus al 110%.
Precisa l’ENEA che spesso si possono commettere dei piccoli errori formali nell’indicazione dell’immobile sul quale si interviene come, per esempio:
In tutti questi casi, che non incidono in maniera sostanziale sulle asseverazioni da inviare (come sono invece le parti relative ai contenuti tecnici e a quelli economici), secondo l’Agenzia non è necessaria la PEC, ma è sufficiente preparare una dichiarazione di atto notorio, da trasmettere al beneficiario della detrazione e da conservare in caso di controlli futuri.
L’ENEA fa riferimento ad alcuni comportamenti pratici che sono stati messi in atto dai tecnici negli ultimi mesi. Spesso, infatti, si è osservato come questi ultimi abbiano inviato via posta elettronica certificata all’Agenzia correzioni relative ad asseverazioni trasmesse.
ATTENZIONE: Tale prassi per ENEA non è ammissibile, essendo una sorta di procedura “fatta in casa”.
«Comunichiamo - spiega l’Agenzia - che non è possibile correggere o integrare con messaggi via Pec le asseverazioni già trasmesse. A nulla valgono le Pec inviate con questa finalità, le quali non avranno risposta».
Si ribadisce, quindi, che per qualunque informazione si voglia comunicare resta valido il modello ministeriale di asseverazione, con indicazione delle precisazioni nel campo dedicato alle note.
E’ competenza del tecnico procedere con eventuali correzioni e integrazioni dell’asseverazione, ma sempre passando attraverso il portale Enea e non delegando all’Agenzia la revisione dei documenti.
Pertanto, in caso di errori sostanziali, il tecnico «può annullare il protocollo, apportare le modifiche del caso ed eseguire una nuova trasmissione».
Se, invece, come detto, si è in presenza di piccoli errori formali, se l’asseveratore ritiene che si tratti di correzioni di piccola entità, che comunque non devono riguardare le somme dichiarate, è sufficiente redigere una dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà che andrà fornita ai beneficiari della detrazione fiscale e che dovrà essere conservata «per esibirla su richiesta»; anche in questo caso si ribadisce che tale dichiarazione non va trasmessa all’Enea.
È sempre possibile annullare l’asseverazione, purché non sia stata già creata un’asseverazione per il Sal successivo, con il tasto “Annulla protocollo”, cancellando così il codice già generato. Il codice Asid annullato, che è quello da usare per la cessione del credito e lo sconto in fattura, sarà, poi, inserito come riferimento nell’asseverazione successiva.
Sempre con una notizia del 1° febbraio 2023, l’Agenzia informa che dalla stessa data è operativo il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it dove trasmettere all’ENEA i dati degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con fine lavori nel 2022 e 2023 che accedono alle detrazioni fiscali Ecobonus (art. 14 del D.L. 63/2013) e Bonus Casa (art. 16.bis del DPR 91/86)
Il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati all’ENEA per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023 subisce uno slittamento e decorre dalla data di messa online del sito, ossia dal 1° febbraio 2023.
Infatti, l'adempimento è da effettuarsi entro 90 giorni dalla fine dei lavori, coincidente con il collaudo delle opere, oppure con la data indicata nel certificato di fine dei lavori o nella dichiarazione di conformità. Tuttavia, per i lavori conclusi nel mese di gennaio 2023, vista la mancanza del portale per la trasmissione, i 90 giorni decorrono dal 1° febbraio 2023, data di messa online del sito.
All’ENEA devono essere inviati:
NOTA BENE: È possibile accedere al servizio online solo dietro autenticazione tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).
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