Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso promosso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ai fini della riforma della decisione con cui il Tar del Lazio aveva sospeso l’efficacia della deliberazione di fissazione della data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali per i giorni 11 e 12 ottobre 2021.
Il Tribunale amministrativo regionale (ordinanza cautelare n. 5547/2021), in particolare, aveva ritenuto applicabile al CNDCEC la disciplina posta dal Dl n. 293/1994 in tema di proroga degli organi amministrativi.
Ne erano stati desunti, da un lato, la decadenza dell’organo medesimo e, dall’altro, la nullità della delibera di fissazione della data di svolgimento delle elezioni in quanto assunta oltre la soglia massima temporale di durata del periodo di prorogatio.
Con ordinanza n. 6206 del 19 novembre 2021, il Consiglio di Stato ha revisionato queste conclusioni ritendendo, a un primo sommario esame, proprio della fase in esame, che l’appello cautelare dei commercialisti fosse fondato.
Secondo il Collegio amministrativo, la decisione del Tar, pur generando effetti sostanzialmente irreversibili, si rivelerebbe “monca”, e ciò, peraltro, per stessa ammissione del giudice di prime cure.
Non sarebbero state valutate, infatti, le preliminari e numerose eccezioni sollevate dalla difesa del CNDCEC, “potenzialmente idonee ad accreditare un’alternativa ricostruzione esegetica incline a preservare la continuità operativa dell’organo attualmente in carica”.
Le predette questioni sono state ritenute non manifestamente infondate e, pertanto, meritevoli di un doveroso approfondimento nell’appropriata sede di merito per quanto riguarda, segnatamente, la dignità giuridica di norma speciale dell’art. 25, comma 14, del D.lgs. 139/2005, successiva al richiamato Decreto legge, che sembrerebbe accreditare una “proroga dell’investitura dell’organo uscente fino all’insediamento del nuovo organo”.
Per il Collegio amministrativo, ossia, il riferimento contenuto al suindicato regime giuridico generale sulla “prorogatio” si dovrebbe evidentemente coordinare con lo statuto giuridico del singolo ordine professionale.
Inoltre, il disposto derogatorio introdotto dall’art. 31 bis del Dl n. 137/2020 dovrebbe essere preso in considerazione anche in ragione del protratto regime di sospensione imposto al procedimento elettorale dalle pronunce cautelari medio tempore assunte dal giudice amministrativo, sebbene per questioni diverse da quelle in rilievo.
Rispetto al periculum, infine, il CdS ha evidenziato che pur dovendosi ritenere meritevole di considerazione l’esigenza apprezzata dal giudice di prime cure di “di non fare eleggere e insediare organi eletti in violazione di norme imperative”, parimenti non si può trascurare che tale esigenza “resterebbe immutata pur nella prospettiva – da ritenersi oggi attuale in considerazione delle esplicite sollecitazioni contenute nell’ordinanza qui gravata e della data non prossima dell’udienza di merito fissata dal TAR - di un commissariamento dell’organo in carica, evenienza questa, comunque, da scongiurare nelle more degli approfondimenti di merito che lo stesso TAR ha reputato necessari”.
Il Consiglio di Stato, in definitiva, ha accolto il ricorso del CNDCEC e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado.
Spetterà ora al Tar “la sollecita fissazione dell'udienza di merito”.
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