Entra in vigore la legge sul mercato dei Capitali

Pubblicato il 27 marzo 2024

Entra in vigore, 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2024, la Legge 5 marzo 2024, n. 21 (Ddl Capitali) rubricata "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali".

Il provvedimento contiene:

La legge aveva ricevuto l’approvazione definitiva dall’Aula del Senato il 27 febbraio 2024 (consulta il post: “Ddl capitali, via definitivo dal Senato”).

Attraverso la semplificazione e la razionalizzazione delle norme regolatrici, la nuova normativa si pone il fine di incentivare la crescita del mercato dei capitali italiano.

Tra le norme immediamente operative c'è quella che prevede la possibilità fino al 31 dicembre 2024 di svolgere le assemblee delle società non quotate sia in forma ibrida - personalmente o da remoto - che in forma del tutto virtuale; ciò anche se lo statuto nulla disponga in merito.

Emittenti strumenti finanziari diffusi

Uno dei veicoli per realizzare l’obiettivo è l’articolo 4 riguardante la riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante.

La legge n. 21/2024 ha introdotto l’art. 2325-ter del codice civile secondo cui vi rientrano gli emittenti che abbiano più di 500 azionisti, diversi dai soci con partecipazioni superiori al 3%, che detengano complessivamente almeno il 5% del capitale e superino due dei tre limiti indicati dall’ articolo 2435-bis, primo comma, c.c. relativo al bilancio in forma abbreviata.

Vengono inclusi tra gli emittenti diffusi anche i prestiti obbligazionari che hanno emesso obbligazioni di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a 500, anche in diverse emissioni.

Gli emittenti si considerano emittenti diffusi dall’inizio dell’esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni e fino alla chiusura dell’esercizio sociale in cui è stato accertato il cessare di tali condizioni.

Rilevanti le abrogazioni di disposizioni del Testo Unico della Finanza, Decreto Legislativo n. 58/1998: articolo 114-bis, comma 2, articolo 116 e articolo 118, comma 2.

Ciò comporta che gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante non saranno più soggetti agli obblighi di informativa nei confronti del pubblico e della Consob in relazione alle informazioni privilegiate relative a fatti sociali ed agli obblighi pubblicitari e procedurali in materia di piani di incentivazione a favore di componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

Cancellati anche i limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dai componenti dell’organo di controllo e gli obblighi di informativa nei confronti della Consob e del pubblico in relazione a tali incarichi, nonché gli obblighi informativi relativi ai rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.

Invece, viene offerta la possibilità agli emittenti di redigere il bilancio consolidato secondo i principi IFRS indipendentemente dalla loro dimensione.

CdA di società quotate

L’articolo 12 della legge n. 21/2024 stabilisce che il consiglio di amministrazione uscente può deliberare di presentare la lista per il rinnovo del Cda con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

Detta lista:

Modalità vengono fornite su come procedere quando la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Voto plurimo e maggiorato

Modificando l’articolo art. 2351, comma 4, del codice civile, viene portato da tre a dieci il numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo, mentre viene prevista la possibilità di attribuire statutariamente un voto maggiorato alle azioni appartenute ad un medesimo soggetto per un periodo di almeno due anni, con la facoltà di attribuire un voto ulteriore per ogni successivo periodo annuale di appartenenza, fino ad un massimo di dieci voti per azione.

Risarcimento del danno

Viene aggiunta una ulteriore ipotesi di risarcibilità del danno in caso di comportamento con dolo e colpa grave degli organi delle Autorità (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, COVIP e AGCM) nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo.

Il soggetto che subisce un danno a causa di un atto o comportamento posti in essere con dolo e colpa grave da parte di soggetto vigilato da una delle suddette Autorità, può chiedere il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa.

Definizione di Pmi

Ai fini della regolamentazione finanziaria, vengono considerate piccole e medie imprese emittenti azioni quotate quelle con capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro (invece di 500 milioni di euro).

Poteri sanzionatori della Consob

Interessante si rivela la novità in materia di potere sanzionatorio della Consob.

Aggiungendo l’articolo 196-ter al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rubricato “Impegni”, in caso di violazioni di competenza della Consob, il soggetto destinatario della lettera di contestazione degli addebiti, entro trenta giorni dalla notificazione della stessa, può presentare impegni che eliminino i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione.

Una volta valutata l’idoneità di tali impegni, la Consob può rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicarli.

Il procedimento sanzionatorio viene chiuso senza accertare la violazione.

Conseguenza del mancato rispetto degli impegni presi è l’aumento del 10% dei limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento.

La Consob può anche riaprire il procedimento sanzionatorio.

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