Confermata, dalla Cassazione, la legittimità di una cartella di pagamento per omissioni contributive relative a crediti INPS, concernenti i rapporti lavorativi di tre dipendenti, con mansioni di addette alla vendita in alcuni punti vendita gestiti in franchising da una Snc.
Detti rapporti erano stati considerati, dall'Istituto previdenziale, di natura subordinata nonostante la loro formale qualificazione in contratti di associazione in partecipazione, stipulati in epoca immediatamente successiva a precedente periodo di espletamento, da parte delle lavoratrici, di identiche prestazioni, e ai quali era poi seguita la stipulazione di rapporti di lavoro a termine come apprendiste.
La Corte d'appello aveva ritenuto che i detti rapporti di associazione in partecipazione e i successivi contratti di apprendistato non fossero genuini, essendo smentiti dal concreto espletamento dei rapporti intercorsi tra le parti nonché dal tenore delle dichiarazioni rese dalle stesse prestatrici agli ispettori verbalizzanti, nell'immediatezza dell'accertamento.
La Snc si era rivolta alla Suprema corte, lamentando, tra i motivi, la violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio nonché un'erronea interpretazione della nozione di associazione in partecipazione.
Con ordinanza n. 3762 del 7 febbraio 2022, la Sezione Lavoro della Cassazione ha respinto le doglianze di parte ricorrente e confermato le conclusioni rese in sede di gravame.
In primo luogo, gli Ermellini hanno ricordato che i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice di merito.
Nella specie, le dichiarazioni delle lavoratrici ai verbalizzanti, in riferimento alla prestazione di fatto resa in epoca antecedente alla formalizzazione del rapporto, erano state correttamente apprezzate dalla Corte territoriale, con valutazione insindacabile in sede di legittimità.
Rispetto al secondo rilievo, anch'esso giudicato infondato, la Cassazione ha richiamato i principi enunciati dalla giurisprudenza in ordine alla distinzione tra i rapporti di associazione in partecipazione e di lavoro subordinato.
E' stato, quindi, ricordato che la riconducibilità del rapporto all'uno o all'altro degli schemi contrattuali in oggetto esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti.
Il tutto, tenendo conto che:
Nella fattispecie esaminata, i giudici di seconde cure avevano posto in essere un attento vaglio di tutte le concrete e incontestate risultanze processuali acquisite, accertando, con motivazione immune da censure, che le lavoratrici, formalmente associate in partecipazione:
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