E' incostituzionale l'imposta della Sardegna sullo scalo turistico per i non isolani
Pubblicato il 18 giugno 2010
La Corte costituzionale, con sentenza n. 216 dello scorso 17 giugno, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, con il quale è stata introdotta, per i non isolani, l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto.
Tale disposizione era già stata cassata dalla Corte di giustizia europea in quanto ritenuta una restrizione alla libera prestazione dei servizi che gravava “unicamente sugli operatori esercenti aeromobili adibiti al trasporto privato di persone e imbarcazioni da diporto aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, senza assoggettare alla stessa imposta gli operatori stabiliti in quest’ultimo”.
La Consulta, dunque, accogliendo la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha dichiarato la norma impugnata come costituzionalmente illegittima per violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione in quanto incompatibile con la norma interposta dell’articolo 49 del Trattato CE come interpretata dalla Corte di giustizia.