Si amplia l’utilizzo della fattura elettronica con l’estero: una prova di fattibilità viene effettuata con la Repubblica di San Marino. E’ infatti stato emesso il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021 (in GU n. 168 del 15 luglio) ai sensi del quale le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi dell’Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, non sono imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del DPR n. 633/1972, secondo quanto previsto dal nuovo decreto.
Viene assimilato alle cessioni l'invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto.
Per le cessioni suddette tra Italia e San Marino, la fattura e la nota di variazione vengono emesse in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio.
Le fatture in parola emesse in formato elettronico da soggetti passivi d'imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione, contengono il numero identificativo del cessionario sammarinese e sono trasmesse dal SDI all'ufficio tributario di San Marino; questo, dopo le verifiche sull’assolvimento dell’imposta, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito all’ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Nota di variazione - Se nei quattro mesi successivi all’emissione della fattura l’ufficio tributario sanmarinese non ne convalida la regolarità, il soggetto passivo italiano, nei successivi trenta giorni, sarà tenuto a emettere una nota di variazione in aumento. Non sono previste sanzioni ed interessi.
Operatori italiani - Gli operatori economici residenti in Italia non tenuti, per le cessioni effettuate, ad emettere fattura elettronica, possono, in alternativa, rilasciare la fattura in formato cartaceo.
Meccanismo simile è previsto per cessioni di beni verso l’Italia.
Nell’ipotesi in cui nell’e-fattura emessa dall’operatore sanmarinese sia indicato l’ammontare dell’IVA dovuta dal cessionario, la stessa imposta sarà versata dal cedente all’ufficio tributario di San Marino che, a sua volta, entro quindici giorni la trasferirà all’Agenzia delle Entrate, trasmettendo l’elenco riepilogativo delle fatture corrispondenti a tali versamenti.
Se la fattura elettronica non riporta l'ammontare dell'IVA, l’imposta sarà assolta – tramite SDI - dall'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata.
La decorrenza del decreto è fissata a partire dal 1° ottobre 2021. Dalla stessa data deve intendersi privo di efficacia il decreto Mef 24 dicembre 1993.
Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino la fattura può essere emessa e ricevuta, con le modalità indicate dal decreto, in formato elettronico o in formato cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni in questione le fatture sono emesse e accettate in formato elettronico.
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