Il cd. “Decreto Fiscale 2020“ (D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019), recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, prevede che le aziende (committenti) le quali affidano il compimento di un’opera o di uno servizio, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, a un’impresa tramite contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenute a richiedere all’impresa appaltatrice (e alle imprese subappaltatrici), copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Tale adempimento viene meno in caso di richiesta del cd. “DURF” (DURC fiscale), ossia una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesta il possesso di specifici requisiti di regolarità dichiarativa e contributiva dell’impresa appaltatrice.
Presentando il nuovo DURF al committente, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine per i versamenti, l'appaltatore verrà esonero dagli adempimenti in materia di ritenute fiscali. Dunque, in sede di prima applicazione, il termine di presentazione del modello scade il 24 febbraio 2020.
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