Il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), in scadenza nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conserva la validità fino al 15 giugno 2020. La novità è rinvenibile nell’articolo 103 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), il quale prevede espressamente che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza nel predetto periodo, s’intendono validi fino alla meta del mese di giugno.
A darne notizia è stato l’INPS, con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020.
Le situazioni che possono verificarsi alternativamente sono due:
In quest’ultimo caso, si potranno verificare le seguenti ipotesi:
Nell’attesa di prossimi adeguamenti procedurali, sono immediatamente disponibili per i richiedenti solo i Durc in corso di validità al momento della richiesta, mentre quelli con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 e scaduti alla data della richiesta non sono più disponibili.
In questa fase transitoria sarà necessario un intervento manuale dell’operatore INPS che, riscontrando l’esito di regolarità o irregolarità non grave (che non richiede l’attivazione dell’istruttoria), dovrà definire la pratica senza l’emissione di un invito a regolarizzare, quindi notificare via Pec il Durc online. Quando la funzione di consultazione sarà aggiornata, anche i Durc scaduti saranno disponibili online.
Nell’ipotesi in cui il sistema evidenzi la presenza di irregolarità che richiedono l’attivazione dell’istruttoria, ossia l’emissione di un invito a regolarizzare, il documento di prassi specifica che - in presenza di Durc scaduto al 31 gennaio - le richieste di verifica presentate dal 17 marzo fino al 15 aprile si considerano riferite ai pagamenti dovuti fino al 31 agosto 2019.
Con riguardo ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 agosto 2019, la definizione dell’istruttoria, dovendo fare riferimento alla situazione debitoria alla data del 31 agosto 2019, si concluderà sempre con un esito di regolarità.
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