Dopo i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro con circolare n. 33 del 2 novembre 2016, anche l’INAIL, con circolare n. 48 del 14 dicembre 2016, ha illustrato le semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva intervenute recentemente.
Sottolinea l’Istituto che, adesso, il sistema dell’INPS effettuerà, con le modalità operative concordate tra gli Enti, l’interrogazione negli archivi delle Casse Edili anche se per il codice fiscale delle aziende non è presente il codice statistico contributivo (c.s.c.) edile.
In tal modo sarà assicurato il riscontro sulla regolarità contributiva anche in relazione ai versamenti dovuti alle Casse Edili da parte di quelle imprese che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto.
La norma che disciplina la regolarità contributiva dell’impresa in presenza di procedure concorsuali, riguarda i casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e quelli di amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività.
Rispetto al passato è stata inclusa anche l’ipotesi della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e, ai fini della regolarità, è stata eliminata la condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali per gli obblighi contributivi scaduti prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio o del decreto di apertura della procedura.
La circolare chiarisce, tuttavia, che resta fermo che l’impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi successivi, decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".