Durc On Line e Durc di congruità

Pubblicato il 29 dicembre 2017

Anche l’INPS, dopo l’INAIL, a seguito dell’ordinanza commissariale n. 41 del 2 novembre 2017, si è soffermato, con il messaggio n. 5183 del 28 dicembre 2017, sulla distinzione dei documenti, DURC on line e DURC di congruità, che il RUP e gli Uffici speciali per la ricostruzione pubblica e privata nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono acquisire.

Il DURC on Line è, infatti, il documento con il quale chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili.

Il DURC di congruità, invece, è la certificazione relativa alla congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori di ricostruzione pubblica e privata ed è rilasciato esclusivamente dalle Casse Edili/ Edilcassa territorialmente competenti.

Il messaggio specifica che, con riguardo agli adempimenti di competenza dell’Istituto relativamente alla verifica di regolarità contributiva effettuata con il DURC on line, si devono ritenere superate le indicazioni fornite al punto 4 del messaggio n. 2174/2017, con le quali era stata prevista, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma 2016, l’apertura di una specifica posizione contributiva, contraddistinta dal codice di autorizzazione “7U”.

Pertanto, le imprese che hanno già richiesto l’attivazione di tali posizioni possono chiedere la loro cessazione.

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