Non è possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione.
Questo è quanto ha risposto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ad un quesito dell’INPS aggiungendo che, però, sin dal pagamento della prima rata sarà possibile per l’Istituto e per l’INAIL attestare la regolarità contributiva.
Quindi anche in presenza di un’adesione alla rottamazione di cartella esattoriale inerenti debiti con l’Istituto, il contribuente avrà un DURC negativo.
Il procedimento delineato dalla norma prevede, infatti, che la definizione agevolata si perfezioni solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale per cui il DURC sarà positivo dopo il pagamento almeno della prima rata.
D’altra parte, specifica il messaggio INPS n. 824 del 24 febbraio 2017, la presentazione della dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l’attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell’importo da pagare, il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata.
Soltanto a quel momento – poiché solo con il corretto adempimento si produrrà l’effetto estintivo del debito - qualora il contribuente vi provveda mediante rateazione sarà possibile attestare la regolarità fin dal pagamento della prima rata.
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