Dubbi di costituzionalità circa il reato di clandestinità

Pubblicato il 05 settembre 2009
Il giudice del Tribunale di Pesaro, con un'ordinanza del 31 agosto 2009, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale con riferimento alla nuova legge sulla sicurezza contenente il reato di clandestinità. Secondo l'organo giudicante marchigiano il nuovo reato sarebbe “privo di effetti concreti”, in quanto, nella pratica, nessuno pagherà la multa mentre l’espulsione era “già prevista e possibile anche prima”. Inoltre, tale previsione sarebbe anche contraria ai principi di uguaglianza e di personalità della responsabilità in quanto il reato “presuppone arbitrariamente riguardo a tutti l’esistenza di una condizione di pericolosità sociale che, per giustificare l’affermazione di una responsabilità penale”. Minati anche il principio di solidarietà in quanto importa un radicale mutamento nello spirito e negli atteggiamenti dei cittadini, degli stranieri regolari e della società nel suo complesso, “nei confronti di persone in condizione di povertà, obiettive difficoltà di vita, bisognose di solidarietà e accoglienza” e gli articoli 10, 3 e 27 della Costituzione.


Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy