Doppio contributo unificato nelle cause di lavoro: il ministero chiarisce

Pubblicato il 23 agosto 2024

Nelle cause di lavoro, previdenza e pubblico impiego, il recupero del doppio contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, si basa sulla debenza del contributo al momento dell'iscrizione a ruolo.

Se il contributo iniziale era dovuto e l'impugnazione viene respinta, si attiva la procedura di recupero del doppio contributo.

Diversamente, se al momento dell'iscrizione a ruolo l'impugnante era esente, il recupero non è possibile.

Così il ministero della Giustizia sull'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato (il cosiddetto "doppio contributo") quando l'impugnazione è respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile nelle cause di lavoro.

Risposta del ministero Giustizia a quesito della Cassazione

Con provvedimento del 27 luglio 2024, la Direzione degli affari interni del ministero della Giustizia, ha chiarito le modalità di recupero del doppio contributo unificato nelle cause di lavoro e previdenza.

Il ministero, in particolare, ha risposto a un quesito formulato dalla Corte di Cassazione volto ad ottenere chiarimenti per quanto riguarda le predette cause di lavoro e previdenza, per le quali sussiste una esenzione dal pagamento del contributo unificato secondo un determinato criterio reddituale (il reddito deve essere inferiore al triplo di quello previsto per l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato).

In particolare, è stato chiesto se, eventuali mutamenti “in peius” delle condizioni economiche del ricorrente, intervenuti nel corso del procedimento in Cassazione, siano rilevanti agli effetti dell’art. 13, comma 1-quater, del medesimo Testo unico sulle spese di giustizia.

Le conclusioni del ministero della Giustizia

Queste le conclusioni del ministero della Giustizia:

"- ai fini del recupero dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater del DPR. n. 115 del 2002 dovrà sempre farsi riferimento alla debenza del contributo unificato al momento dell’iscrizione della causa a ruolo;
- laddove sia stato pagato (o fosse comunque dovuto) il contributo iniziale per l’iscrizione a ruolo, in assenza delle condizioni reddituali per beneficiare dell’esenzione di cui all’art.9, comma 1-bis, DPR n. 115 del 2002, si dovrà attivare la procedura di recupero del doppio contributo, quando l’impugnazione sia stata respinta o dichiarata improcedibile o inammissibile;
- diversamente, se al momento dell’iscrizione a ruolo l’impugnante avesse beneficiato dell’esenzione, non si potrà dar corso al recupero del doppio contributo previsto dal citato art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115 del 2002".

In altri termini, viene precisato che:

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