Nelle cause di lavoro, previdenza e pubblico impiego, il recupero del doppio contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, si basa sulla debenza del contributo al momento dell'iscrizione a ruolo.
Se il contributo iniziale era dovuto e l'impugnazione viene respinta, si attiva la procedura di recupero del doppio contributo.
Diversamente, se al momento dell'iscrizione a ruolo l'impugnante era esente, il recupero non è possibile.
Così il ministero della Giustizia sull'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato (il cosiddetto "doppio contributo") quando l'impugnazione è respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile nelle cause di lavoro.
Con provvedimento del 27 luglio 2024, la Direzione degli affari interni del ministero della Giustizia, ha chiarito le modalità di recupero del doppio contributo unificato nelle cause di lavoro e previdenza.
Il ministero, in particolare, ha risposto a un quesito formulato dalla Corte di Cassazione volto ad ottenere chiarimenti per quanto riguarda le predette cause di lavoro e previdenza, per le quali sussiste una esenzione dal pagamento del contributo unificato secondo un determinato criterio reddituale (il reddito deve essere inferiore al triplo di quello previsto per l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato).
In particolare, è stato chiesto se, eventuali mutamenti “in peius” delle condizioni economiche del ricorrente, intervenuti nel corso del procedimento in Cassazione, siano rilevanti agli effetti dell’art. 13, comma 1-quater, del medesimo Testo unico sulle spese di giustizia.
Queste le conclusioni del ministero della Giustizia:
In altri termini, viene precisato che:
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