E' escluso che si possa derogare ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di edilizia e urbanistica, tra i quali rientra il requisito della doppia conformità: va tutelata l’uniformità delle condizioni per ricondurre a legittimità gli abusi edilizi.
Lo ha precisato la Corte costituzionale con sentenza n. 125 del 15 luglio 2024, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 1/2008, riguardante la pianificazione urbanistica e il governo del territorio.
La Consulta ha rilevato che tale disposizione contrasta con il requisito della doppia conformità previsto dall'art. 36 del Testo unico dell’edilizia.
Questo requisito stabilisce che per ottenere un permesso di costruire in sanatoria, l'intervento deve essere conforme sia alla normativa vigente al momento della realizzazione sia a quella in vigore al momento della presentazione della domanda.
Con la sentenza in esame, la Corte Costituzionale ha esaminato la questione sollevata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, nell'ambito di una causa riguardante un permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Stenico, contestato per non rispettare il principio della doppia conformità.
Ebbene, la Corte ha dichiarato che la norma provinciale, consentendo la sanatoria anche in assenza della doppia conformità, viola:
Di seguito i principali punti della decisione della Consulta.
In definitiva, la Corte Costituzionale ha affermato che la normativa provinciale del Trentino-Alto Adige non può derogare ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di edilizia e urbanistica, in particolare il requisito della doppia conformità.
Sintesi del Caso | La Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 1 del 2008, che consentiva il rilascio di permessi di costruire in sanatoria senza il rispetto del requisito della "doppia conformità" urbanistica ed edilizia. |
Questione Dibattuta | Se la disposizione provinciale che permette la concessione edilizia in sanatoria in assenza del requisito della doppia conformità violi l'art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza e ragionevolezza) e gli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che subordinano la legislazione provinciale al rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Repubblica. |
Soluzione della Corte costituzionale | La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 1 del 2008, affermando che il requisito della doppia conformità è un principio fondamentale di riforma economico-sociale che deve essere rispettato su tutto il territorio nazionale, inclusi i territori delle regioni a statuto speciale. |
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