La comunicazione del testo della sentenza, quando eseguita dalla cancelleria, in forma integrale ed a mezzo di Posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 45 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, nel testo modificato dall'articolo 16 del Decreto legge n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012, rende operante il termine per l'impugnazione ai sensi dell'articolo 18 comma 12 della Legge fallimentare.
Da precisare che la notificazione ex articolo 45 citato non rende comunque operante il termine breve per le impugnazioni nel regime processuale ordinario e, ossia, ogniqualvolta tale termine debba farsi decorrere dalla iniziativa della controparte come così stabilito dall'articolo 285 del Codice di procedura civile.
Diversamente, però, come precisato, deve concludersi con riguardo ai casi in cui, per espressa previsione di legge, il termine breve sia ancorato, non solo alla notificazione ex articolo 285, ma anche alla “propalazione” che del provvedimento da impugnare sia compiuta a cura della cancelleria.
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 23575 del 9 ottobre 2017, interpellata per chiarire se la comunicazione integrale a mezzo della Pec fosse o meno idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per la proposizione del ricorso per Cassazione.
In definitiva – si legge nella decisione - la comunicazione del testo integrale del decreto reiettivo del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata, prima dell’entrata in vigore del nuovo testo dell'articolo 45, dalla cancelleria della Corte d'appello per Posta elettronica certificata, non è idonea a farne decorrere il termine breve per l'impugnazione in Cassazione, mentre lo è la comunicazione integrale effettuata successivamente alla novella del citato articolo 45.
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