Dopo il concordato preventivo non può esservi condanna per omesso versamento Iva

Pubblicato il 17 aprile 2015 La Corte di cassazione, con sentenza n.15853 del 16 aprile 2015, accoglie il ricorso di un rappresentante legale di società avanzato contro l'accusa di omesso versamento Iva (articolo 10 ter, D.Lgs. n. 74/2000).

La società, ammessa al concordato preventivo, non riusciva a versare il debito Iva alla data stabilita e per questo il legale rappresentante era accusato di omesso versamento. Ma costui obiettava che l'ammissione al concordato esclude il fumus commissi delicti.

La sentenza n. 15853 ritiene fondata, in contrasto con precedenti pronunce, la doglianza presentata asserendo che il piano concordatario prevede la dilazione del pagamento del debito Iva e che il concordato preventivo è un istituto prevalentemente pubblicistico; da ciò discende che non è logico permettere di sanzionare un soggetto che ha stretto un accordo omologato condannandolo ex articolo 10 ter, decreto legislativo 74/2000.

Quindi, poiché il delitto di omesso versamento Iva rientra tra i reati omissivi istantanei non può aversi che condotte precedenti, ove ve ne fossero, abbiano incidenza sulla condotta che determina il reato.

Di conseguenza, nel caso in questione, si deve escludere la sussistenza di colpevolezza a carico del soggetto.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Enti del Terzo Settore: in scadenza l’accreditamento per il 5 per mille

04/04/2025

Agevolazioni per agricoltori: quando si verifica la decadenza

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy