La Corte di cassazione ha rigettato l’impugnazione promossa dall'Agenzia delle Entrate contro la decisione con cui la CTR aveva ritenuto illegittimo il diniego da essa opposto all'istanza di una contribuente.
Detta ultima istanza era finalizzata ad ottenere il rimborso della somma di 40 mila euro corrisposta dalla medesima contribuente a titolo di imposta proporzionale di donazione sull'importo di 1 milione di euro da lei donato alla figlia.
La Commissione tributaria aveva rilevato che la donazione in oggetto faceva seguito ad una precedente donazione del controvalore di 2 miliardi di lire, già definitivamente tassata in misura fissa perché avente ad oggetto titoli di Stato, allora esenti da imposta di donazione.
Proprio per tale ragione, il controvalore della prima donazione non era stato cumulato con quello della seconda, con la conseguenza che, una volta introdotta la già soppressa imposta sulle successioni e donazioni, la seconda donazione rientrava nel limite (1milione di euro) della franchigia esente per legge.
L’Amministrazione finanziaria si era opposta a tali conclusioni, lamentando violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento.
La causa poneva una serie di quesiti strettamente connessi sotto il profilo logico-giuridico, ossia:
Per coacervo, si rammenta, si intende il cumulo delle donazioni pregresse al fine di verificare la disponibilità residua della franchigia.
La Suprema corte – sentenza n. 727 del 19 gennaio 2021 - dopo aver dato soluzione affermativa al primo quesito e negativa al secondo, si è soffermata sulla questione relativa all'individuazione del momento determinante al fine del regime di esenzione della donazione pregressa, affermando la rilevanza esimente del momento in cui è stata eseguita la donazione pregressa.
Per quanto riguarda l’imposta di donazione sui titoli di Stato, inoltre, ha evidenziato come l’art. 59 D. Lgs. n. 346/1990, richiamante l’esenzione per i suddetti beni, fosse stato modificato dal Dl n. 323/1996 con affermazione dell’applicazione dell’imposta nella misura fissa per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall’imposta a norma di legge, e però “ad eccezione dei titoli di cui alle lett. h) e i) dell’art. 12”.
Conseguentemente – si legge nella decisione - la donazione di titoli di Stato successiva al giugno 1996 è imponibile, mentre la donazione dedotto in giudizio non lo era, in quanto realizzata nel febbraio 1996.
Secondo la Suprema corte, ciò posto, ai fini del coacervo devono “essere escluse anche le donazioni che, per quanto tassate ordinariamente nel momento in cui il coacervo stesso viene calcolato ai fini della liquidazione dell'imposta, non erano tassate nel momento della loro realizzazione”.
Nelle conclusioni della sentenza, gli Ermellini hanno sottolineato come, nel caso in esame, la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate avrebbe finito per svuotare di contenuto, ex post, un regime di neutralità la cui considerazione da parte del contribuente, al momento dell’esecuzione della donazione pregressa, doveva ritenersi sicuramente determinante.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".