Donazioni indirette e donazioni informali: niente imposta senza registrazione

Pubblicato il 21 marzo 2024

Va escluso che donazioni informali e donazioni indirette non risultanti da atti soggetti alla registrazione possano ritenersi sottoposte a tassazione.

A fronte, infatti, di atti non soggetti alla registrazione non si ha una fattispecie rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla donazioni.

Ciò a meno che:

Donazioni indirette: obbligo di registrazione e tassazione

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024 nel fare il punto su donazioni indirette, donazioni informali ed eventuale sottoposizione a tassazione.

Posta la sopra definita linea di confine tra la donazione indiretta risultante o meno (anche per via di enunciazione) da atti soggetti alla registrazione, gli Ermellini si sono soffermati ad approfondire il punto se, per la donazione indiretta risultante da atti soggetti alla registrazione, sia configurabile o meno un obbligo di registrazione.

Secondo il Collegio di legittimità, la risposta deve essere negativa: laddove il Testo unico si occupa della tassazione delle liberalità indirette, sancisce la facoltà del contribuente di effettuare la registrazione volontaria e il potere dell’amministrazione di accertare le liberalità indirette, ma ciò solo al contestuale ricorrere di due presupposti:

Atteso, quindi, che il potere dell'amministrazione finanziaria di accertare donazioni indirette sussiste solo a ricorrere dei predetti presupposti, sembra potersi concludere che non vi sia un generalizzato obbligo di sottoporre a tassazione tutte le donazioni indirette risultanti (anche per via di enunciazione) da atti soggetti alla registrazione.

Si pongono, infatti, solo le seguenti ipotesi di tassazione delle donazioni indirette se risultanti, beninteso, da atti soggetti alla registrazione:

Conclusivamente - si legge nella decisione - si può desumere:

Liberalità indiretta emersa in sede di Voluntary discolure: sì alla tassazione

La vicenda esaminata dalla Suprema corte riguardava il trasferimento di somme e titoli avvenuto da un conto corrente estero intestato a uno zio ad altro conto corrente intestato alla nipote, avvenuto a titolo di liberalità.

La liberalità era emersa dall'istanza di volontary disclosure presentata dallo zio ed era stata assoggettata ad imposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Nella specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso dei contribuenti, confermando l’applicabilità dell'imposta di donazione ai sensi dell'articolo 56 bis del Testo Unico imposta successioni.

Di seguito i principi di diritto enunciati all'esito del giudizio:

In tema di imposte sulle donazioni, l'art. 56-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 346/1990, va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'articolo 769 del codice civile, e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l'aliquota dell'8%) - pur essendo esenti dall'obbligo della registrazione - in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti ad accertamento di tributi, se sono di valore superiore superiore alle franchigie oggi esistenti ( euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, euro 100.000 per fratelli e sorelle, euro 1.5000.000 per persone portatrici di handicap).

E ancora:

In tema di imposta sulle donazioni, la dichiarazione prevista dall'art. 56-bis, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 346/1990, al fine dell'accertamento e della sottoposizione all'imposta delle liberalità diverse dalle donazioni (nella specie, di una donazione informale avente ad oggetto il trasferimento, mediante bonifico bancario dal conto corrente del donante al conto corrente del donatario, di attività finanziarie detenute all'estero) può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall'istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria e il rientro dei capitali detenuti all'estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell'autore della violazione degli obblighi di dichiarazioni di cui all'art. 4, comma 1, del Dl n. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 227/1990.
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