Assindatcolf, con comunicato stampa del 15 marzo 2017, ha reso noto che i datori di lavoro domestico devono, entro il 31 marzo 2018, rilasciare ai lavoratori il documento che attesti il totale delle somme erogate nel corso del 2017.
In pratica si tratterebbe di una sorta di certificazione unica (il vecchio Cud) ma con sostanziali differenze in quanto il datore di lavoro domestico non è individuato come sostituto d’imposta e pertanto non è tenuto a rilasciare la CU.
Infatti, il CCNL del settore parla di una semplice attestazione che servirà a colf, badanti, baby sitters ecc. ai fini dell’eventuale presentazione della loro dichiarazione dei redditi, del calcolo dell’Isee familiare, nonché per le pratiche del rinnovo del permesso di soggiorno.
L’Associazione, a tal fine fornisce alcuni consigli su come compilare la dichiarazione in questione:
Assindatcolf ricorda, infine, che coloro che assumono con regolare contratto un collaboratore, avranno diritto in sede di dichiarazione dei redditi ad alcune agevolazioni fiscali: la deduzione dei contributi Inps (nel limite massimo di 1.549,37 euro per anno) e la parziale detrazione del costo dello stipendio della badante (per un massimo di 399,00 euro, pari al 19% di € 2.100,00) solo per chi ha un reddito che non supera i 40 mila euro.
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