Domanda di Assegno Unico e Universale: nuove funzioni per i nuclei vedovili

Pubblicato il 21 giugno 2024

Comunicato dall’Inps con il messaggio n. 2303 del 20 giugno 2024 il rilascio, nell’ambito della procedura di presentazione della domanda di assegno unico e universale per i figli a carico, di nuove funzioni volte a gestire la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori in caso di domande presentate da nuclei vedovili ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, come modificato dall’articolo 22, comma 1, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (decreto Lavoro).

Vediamo di seguito in cosa consiste tale implementazione, che si inserisce nel processo di automazione della gestione delle prestazioni che l’Istituto ha ormai avviato da qualche anno.

Diamo però prima uno sguardo sull’intero impianto normativo dell’Assegno Unico Universale, schematizzato nella tabella che segue

Assegno Unico Universale

Cos’è

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio:

  • fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni);
  • senza limiti di età per i figli disabili.

A chi è rivolto

L’Assegno unico e universale spetta alle famiglie in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
    - frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea
    - svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui
    - sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
    - svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Come funziona

Alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE valido, l’Assegno è corrisposto in base alla corrispondente fascia ISEE.

L’importo commisurato al valore dell’ISEE è corrisposto con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma per i quali l’ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno.

L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 45.574,96 euro. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.

Per la presentazione della DSU per ottenere ISEE, è possibile:

  • rivolgersi agli intermediari abilitati l’assistenza fiscale (CAF);
  • accedere al Portale unico ISEE sul sito INPS, utilizzando le credenziali d’accesso, e richiedere l’ISEE precompilato o non precompilato.

Quanto spetta

L’importo dell’Assegno viene determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

In particolare, è prevista:

  • una quota variabile progressiva.
    Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di:
    - nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo)
    - madri di età inferiore a 21 anni
    - nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro
    - figli affetti da disabilità
    - figli di età inferiore a un anno
    - figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e ISEE fino a 45.574,96 euro;

  • una quota a titolo di maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno risultasse inferiore alla somma dei valori teorici dell’Assegno per il Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma.

Requisiti

L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori:

  • dipendenti (sia pubblici che privati);
  • autonomi;
  • pensionati;
  • disoccupati;
  • inoccupati.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, è necessario che il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, nel dettaglio:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Domanda

Il pagamento dell’Assegno unico è effettuato in ogni caso dal mese successivo alla presentazione della domanda.

La domanda può essere presentata:

  • online all’Inps, attraverso il servizio dedicato;
  • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domandaè presentata:

  • da uno dei due genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
  • dal tutore del figlio o del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato;
  • dai figli, al compimento della maggiore età. Questi possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori, richiedendo il pagamento diretto della quota di Assegno loro spettante.

Per le domande presentate dal 1° marzo al 30 giugno di ciascun anno, l’Assegno spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo.

Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno:

  • decorre dal mese successivo a quello di presentazione;
  • è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.

Dal 1° marzo 2023 il pagamento delle domande di Assegno unico già accolte prosegue d’ufficio, senza necessità di presentare una nuova domanda.

Maggiorazione per nuclei vedovili

Tornando all’oggetto del messaggio n. 2303 del 20 giugno 2024, ovvero la gestione delle domande presentate da nuclei vedovili, dal 1° giugno 2023 sulla materia è intervenuto l’articolo 22 del citato decreto legge n. 48/2023, che ha riformulato l’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021, prevedendo l’estensione della maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori ai nuclei monogenitoriali che sono tali a causa del decesso dell’altro genitore.

NOTA BENE: L’effetto del nuovo disposto si riferisce alle rate maturate a partire dal 1° giugno 2023 senza che sia prevista la possibilità di riconoscere somme a titolo di arretrati, e tenendo conto della data in cui si è verificato il decesso, che non deve comunque essere anteriore al quinquennio.

Requisiti

Per i soggetti che risultano vedovi, e che presentano la domanda per la fruizione dell’assegno unico per i figli a carico, è possibile dunque beneficiare a partire dal 1° giugno 2023 della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori, nel caso in cui risultino soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

Gestione e applicazione della maggiorazione

L’applicazione si differenzia a seconda che si tratti di nuova domanda o di domanda già presentata.

Nuova domanda

In caso di presentazione di una nuova domanda di assegno unico e universale da parte di un nucleo familiare monogenitoriale, con motivazione "altro genitore deceduto”, la procedura propone la compilazione di un campo con il codice fiscale del genitore deceduto, proprio per verificare la sussistenza o meno del diritto alla maggiorazione di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021.

Domanda già presentata

In caso di domanda già presentata da nucleo familiare monogenitoriale per decesso dell’altro genitore, l’integrazione con il codice fiscale del genitore deceduto può essere effettuata accedendo alla sezione "Consulta e gestisci le domande già presentate", selezionando la voce "Modifica" e successivamente “Scheda”.

In entrambi i casi la procedura verifica comunque la presenza della data del decesso e, laddove non sia trascorso più di un quinquennio, sottopone al richiedente apposita autodichiarazione da sottoscrivere.

Requisiti

Il riconoscimento della maggiorazione è subordinato inoltre alla verifica della sussistenza della responsabilità genitoriale relativamente al codice fiscale inserito. In caso di riscontro negativo, il richiedente riceve una e-mail con l’informazione della mancata concessione della maggiorazione. In ogni caso, l’assegno base e le altre eventuali maggiorazioni, ove ricorrano tutte le condizioni normativamente previste, vengono garantite.

Infine, nel caso in cui il decesso di uno dei due genitori avvenga in corso di fruizione della prestazione di Assegno Unico, l’Istituto provvede in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e continua a riconoscere la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.

Quando viene erogata la maggiorazione

La maggiorazione viene erogata per i periodi successivi al 1° giugno 2023 fino al termine del quinquennio successivo all’evento del decesso e nell'ambito del limite di godimento dell'assegno unico e universale.

Subentro in caso di decesso del genitore richiedente

In caso di decesso del genitore richiedente a cui l’assegno unico e universale veniva corrisposto al 100%, il sistema invia una comunicazione via e-mail al genitore superstite, invitandolo a integrare la nuova domanda creata d’ufficio o la nuova scheda (in caso sia già titolare di domanda di assegno unico per figli avuti con diverso partner) che viene posta nello stato di “Evidenza al cittadino”.

Una volta confermati i presupposti per il diritto alla prestazione, la domanda transita in stato “Accolta” e vengono disposti i relativi pagamenti spettanti.

FAQ

1. A chi spetta la maggiorazione dell’Assegno Unico e Universale?

La norma prevede diversi tipi di maggiorazione, che spettano al ricorrere di determinati requisiti. La maggiorazione spetta:

2. A quanto ammonta la maggiorazione?

La maggiorazione dell’importo dell’Assegno Unico e Universale varia secondo le tipologie dei nuclei familiari e del tipo di maggiorazione. Si precisa che il d.lgs. 230/2021 prevede che gli importi spettanti e le relative soglie ISEE vengano adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

3. Ho modificato solo ora la domanda di AUU aggiungendo il diritto alla maggiorazione per entrambi i genitori lavoratori, mi spettano anche gli arretrati? No. La modifica apportata, inserendo la dichiarazione relativa ai genitori entrambi titolari di redditi da lavoro, non ha effetto retroattivo.

4. Sono vedovo, ho diritto alla maggiorazione? Il vedovo ha diritto a tutte le maggiorazioni previste dalla legge, ove spettanti.

5. Sono una ragazza madre, posso chiedere la maggiorazione dell’assegno unico? Sì. La ragazza madre in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente può richiedere tutte le maggiorazioni spettanti, ad eccezione della maggiorazione per i genitori entrambi titolari di redditi da lavoro.

6. Se ho un contratto di lavoro a chiamata, mi spetta la maggiorazione? Le maggiorazioni, così come l’Assegno Unico e Universale, ove spettanti, vengono generalmente erogate a prescindere dalla condizione lavorativa e dalla tipologia di lavoro (ad esempio, lavoro dipendente pubblico o privato, lavoro autonomo ecc.) dei genitori dei beneficiari. Il lavoro a chiamata può rilevare a condizione che il lavoratore presti effettivamente attività lavorativa per un periodo prevalente nel corso dell’anno.

7. Siamo una coppia separata, posso richiedere la maggiorazione? La circostanza che i genitori siano separati, divorziati o comunque non conviventi, non incide sul diritto a ricevere la maggiorazione purché gli stessi siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. La maggiorazione seguirà le medesime regole di ripartizione stabilite per l’AUU in accordo tra i genitori oppure, in mancanza di accordo, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

8. Entrambi siamo genitori lavoratori dipendenti, uno nel settore privato e l’altro nel pubblico, possiamo richiederla?

Le maggiorazioni, ove spettanti, così come l’Assegno Unico e Universale, vengono generalmente erogate a prescindere dalla tipologia di lavoro dei genitori dei beneficiari.

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