In materia doganale, agli effetti Iva il debitore dell'imposta è sempre l'effettivo proprietario della merce e non l'intermediario che agisce come rappresentante indiretto obbligato al pagamento dei diritti doganali. Quindi, il soggetto legittimato a recuperare l'Iva assolta al momento dell'importazione è il destinatario delle merci impiegate nell'esercizio della propria attività.
Lo specifica l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 4 del 13 gennaio 2020, trattando la questione di una società svizzera che vende direttamente la merce ai destinatari italiani, avvalendosi di uno spedizioniere ai fini dello sdoganamento e dell'assolvimento dell'Iva all'importazione. L’istante intende conoscere la corretta modalità di rimborso dell’Iva addebitatagli dallo spedizioniere.
Viene ricordato che il versamento dell'Iva è effettuato in dogana dal proprietario della merce o dal soggetto tramite il quale si effettua l'importazione, che spesso avviene tramite uno spedizioniere.
Sul punto, si richiama la risoluzione ministeriale n. 431354 del 1990, ai sensi della quale il debitore dell'imposta, agli effetti Iva, è sempre l'effettivo proprietario della merce e non l'intermediario che agisce come rappresentante indiretto obbligato al pagamento dei diritti doganali al momento dell'entrata nel territorio doganale. Ciò deriva dall’art. 19 del Dpr 633/1972, che dispone la detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, dell'imposta assolta o dovuta dal contribuente in relazione ai beni importati. Il contribuente deve essere identificato con l'effettivo importatore, vale a dire il destinatario delle merci, quale risulta dalla fattura estera di acquisto.
In conclusione, l'unico soggetto legittimato a recuperare l'Iva assolta al momento dell'importazione è il destinatario delle merci impiegate nell'esercizio della propria attività che, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti, può detrarre l'imposta assolta.
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