Dogane. Certificati di circolazione EUR.1, nuove procedure

Pubblicato il 30 marzo 2022

La fine dello stato di emergenza pandemica in Italia, alla data del 31 marzo 2022, comporta anche lo stop dell’uso del certificato previdimato (ossia stampato su fogli speciali firmati in bianco dagli Uffici) per passare alla nuova procedura di rilascio dei certificati di origine preferenziale Eur1.

La previdimazione dei certificati di circolazione in parola è stata ritenuta non più idonea già con nota del 26/07/2019; tuttavia, dato il periodo di emergenza da Covid, se ne è mantenuta l’operatività anche successivamente al fine di ridurre il rischio sanitario collegato alla presenza fisica degli operatori economici presso le sedi degli Uffici delle Dogane.

Ora, con circolare n. 12 del 29 marzo 2022 l’Agenzia delle Dogane comunica che dal 1° aprile 2022 sarà a regime la nuova procedura di rilascio dei certificati di origine preferenziale Eur1.

Viene ricordato che la procedura “full digital” è già operativa dal 1° marzo 2021 nei rapporti tra Italia e Svizzera.

Dunque, la semplificazione procedurale della previdimazione dei certificati in parola non sarà più adottata dal 1° aprile 2022.

Dogane: dal primo aprile cambia la procedura di rilascio dei certificati

La circolare n. 12/D/2022 informa che per la richiesta ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR1, EUR.MED ed A.TR gli operatori potranno fruire di tre procedure: ordinaria, “facilitata” e full digital.

Procedura ordinaria – Attraverso tale modalità, l’esportatore richiede il certificato di circolazione indicando nella casella 44 - sezione documenti della dichiarazione di esportazione – uno dei corrispondenti codici. Dopo la stampa del documento, lo stesso deve essere presentato all’Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l’apposizione del timbro e della firma. Se è previsto il controllo automatizzato (CA) dell’operazione, l’Ufficio provvede immediatamente alla validazione del certificato.

Procedura “facilitata” – Con tale modo, l’esportatore stampa il certificato su un formulario/modello tipografico in proprio possesso e che è stato in precedenza validato con timbro e firma dal competente Ufficio delle Dogane. Tale modalità è riservata ai soggetti A.E.O. che siano titolari di autorizzazione a luogo approvato e che abbiano manifestato e dimostrato specifiche ed oggettive difficoltà operative anche correlate alla distanza dall’Ufficio delle Dogane di esportazione oppure all’effettuazione delle operazioni di esportazione al di fuori dell’orario di operatività dell’Ufficio medesimo. E’ l’Ufficio che può vietare l’uso di tale procedura in caso di abusi o irregolarità o per mancanza dei requisiti.

Procedura full digital – Il suo uso è al momento limitato al progetto “EUR1 Full Digital” che, dal 1°marzo 2021, in via sperimentale, si applica per la richiesta ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 relativi ad operazioni di esportazione verso la Svizzera e che sarà in vigore fino al 28 febbraio 2023.

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