La Corte di Cassazione, con la sentenza 9834 del 13 maggio 2016, chiarisce che i documenti fiscali riferiti a beni strumentali devono essere conservati al massimo per dieci anni, a meno che non sia stato avviato un accertamento prima della scadenza del decennio, dal momento che il contribuente non è tenuto ad una conservazione delle scritture per un periodo superiore.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate, che aveva notificato ad una società un avviso di accertamento e aveva recuperato a tassazione anche degli ammortamenti ultradecennali per la mancanza della documentazione comprovante l’acquisto dei beni strumentali cui si riferivano.
La controversia verteva sulla deduzione di ammortamenti, che il contribuente ha comprovato mediante esibizione delle scritture contabili, ma non delle sottostanti fatture di acquisto, che non ha conservato essendo trascorsi oltre dieci anni.
Secondo l'Agenzia le fatture dovevano essere conservate dal contribuente in virtù dell'articolo 22 del Dpr 600/73, secondo cui l'obbligo di conservazione perdura fino alla scadenza dei termini per l'accertamento, anche oltre il termine decennale di cui all'art. 2220 C.c..
La Suprema Corte è, invece, di diverso avviso e sostiene che la norma va interpretata anche alla luce dell’articolo 8, comma 5, della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) secondo cui l’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
Pertanto, la conservazione oltre il termine massimo dei dieci anni si impone non in via generale, ma solo “se l'accertamento che sia iniziato prima del decimo anno non sia stato ancora definito”. Una interpretazione diversa – secondo la sentenza n. 9834/2016 - sarebbe soggetta ad un “forte indice di discrezionalità”, dato che l’obbligo di conservazione si protrarrebbe per una durata che dipenderebbe esclusivamente dalla volontà dell’ufficio (obbligo conservazione “sine die”), senza possibilità di difesa per il contribuente.
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