La Corte di cassazione ha confermato la statuizione con cui i giudici di secondo grado avevano dato ragione ad un avvocato che si era opposto ad una cartella di pagamento notificatagli per asserito mancato versamento dell’Irap.
La Commissione tributaria regionale aveva, in particolare, rilevato che il contribuente svolgeva l’attività professionale di docente universitario in via principale e quella di avvocato in modo residuale, attraverso l’utilizzo di beni strumentali minimi e della collaborazione part-time di una dattilografa.
In adesione alle doglianze del professionista, era stata esclusa la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, applicativo dell’imposta in questione.
La Suprema corte - ordinanza n. 18734 depositata il 23 settembre 2016 - ha confermato la decisione di merito respingendo il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate la quale riteneva, per contro, rilevante il fatto che il legale si avvalesse in modo non occasionale della collaborazione di una dattilografa.
I giudici di legittimità, sul punto, hanno richiamato il chiarimento recentemente reso dalle Sezioni unite nel testo della pronuncia n. 9451/2016: è irrilevante, ai fini della configurazione dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’Irap, una collaborazione fornita da un soggetto adibito esclusivamente a mansioni di segretaria ovvero esecutive.
Questa forma di collaborazione, difatti, reca all’attività del contribuente un apporto del tutto “mediato o generico”.
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