Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, c.d. “Decreto Sostegni”, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, all’art. 11 dispone le novità in materia di Reddito di Cittadinanza per l’anno 2021.
Il Reddito di Cittadinanza è una prestazione di natura assistenziale, di contrasto alla povertà e finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti a rischio esclusione dal mercato lavorativo.
Il diritto alla prestazione, oltre ad essere subordinato al possesso di determinati requisiti economici, impone ai beneficiari la frequentazione di corsi di formazione e di orientamento e la ricerca assidua di un’occupazione, pena la decadenza dal beneficio.
Per i soggetti non più in età lavorativa ovvero over 67, il sussidio prende il nome di Pensione di Cittadinanza e consiste in un’integrazione indiretta per chi percepisce redditi o pensioni sotto la soglia di povertà.
Il Decreto in commento dispone, per l’anno corrente, lo stanziamento di 1.010 milioni di euro per il finanziamento degli oneri derivanti dal Reddito di Cittadinanza e introduce l’istituto della sospensione del beneficio qualora si instaurino rapporti di lavoro a tempo determinato che comportino un aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di 10.000,00 €.
La sospensione è disposta per tutta la durata del rapporto di lavoro e alla scadenza del contratto non sarà necessario presentare una nuova domanda.
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